Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8235 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con i decreti impugnati (depositati tutti il 5.11.2010) il Tribunale di Ferrara ha rigettato i reclami separatamente proposti da C.M., R.E.P., Mo.Na. e M.R. avverso il decreto di esecutività del primo piano di riparto parziale dell’amministrazione straordinaria della Cooperativa Costruttori Coopcostruttori s.c. a r.l. depositato il 31 maggio 2010 e non comunicato, nella parte in cui non era stato disposto il pagamento dei rispettivi crediti degli istanti già ammessi allo stato passivo della procedura con riserva di produzione in originale dei certificati delle azioni di partecipazione cooperativa.

Ha osservato il tribunale che, in difetto di opposizione allo stato passivo, i crediti ammessi con riserva di produzione dei documenti dovevano ritenersi definitivamente esclusi e che nella ripartizione dell’attivo del fallimento, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui alla L. Fall., art. 96, se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione.

Contro il decreto del Tribunale i predetti creditori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (successivamente riuniti) affidati a sei motivi di analogo contenuto e illustrati con memorie depositate nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. La curatela intimata non ha svolto difese.

2.- Con i motivi di ricorso i ricorrenti denunciano 1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 98 (la riserva non andava apposta perchè i titoli erano stati prodotti in copia e non occorrevano gli originali perchè erano titoli nominativi e non al portatore – si tratta di riserva atipica, come tale non apposta);

2) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 98, (la riserva di produzione dei titoli è da considerare condizione sospensiva e la produzione può avvenire in sede di riparto);

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione (il tribunale non ha motivato sulla natura delle azioni, nominative e non al portatore);

4) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 110, (non era necessaria l’opposizione e in altri casi il g.d. ha modificato l’ammissione in sede di riparto perchè era stata già prodotta copia autentica dei certificati in sede di verifica del passivo);

5) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 98, L. n. 59 del 1992, art. 5 – vizio di motivazione (la L. n. 59 del 1992, art. 5 sulle cooperative consente e non impone l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa al portatore; nel caso concreto erano nominative ed era sufficiente la produzione delle copie);

6) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 98 necessità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della normativa in oggetto. Con un corretto bilanciamento tra il diritto alla retribuzione del lavoratore ( art. 36 Cost.) e le esigenze di certezza del diritto e par condicio creditorum. In subordine: errore scusabile e mancata decadenza.

3.- Tutti i motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente perchè connessi – sono infondati perchè tutte le censure contrastano con il principio consolidato secondo il quale in sede di ripartizione dell’attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti e all’ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell’accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto (nella specie parziale) (Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 10/06/2011;

Conf.: Sez. 1, Sentenza n. 18105 del 07/08/2009).

Del pari principio consolidato – correttamente applicato dal tribunale – è quello per il quale, "qualora un credito venga ammesso al passivo fallimentare con riserva di produzione dei documenti giustificativi (nella specie la copia in forma esecutiva di un decreto ingiuntivo) l’opposizione allo stato passivo a norma della L. Fall., art. 98, costituisce l’unico mezzo per conseguire l’ammissione al passivo con l’eliminazione della riserva, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dei documenti nella cancelleria del giudice delegato, o l’invio degli stessi al curatore, successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, perchè ciò equivarrebbe ad eludere il controllo degli altri creditori e, quindi, l’onere, incombente sull’istante, di dimostrare il proprio credito in contraddittorio" (Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 19/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 6010 del 16/04/2003; Massime precedenti conformi: N. 1424 del 1966 Rv. 322831, N. 1266 del 1970 Rv. 346939, N. 1806 del 1974 Rv. 370000, N. 2996 del 1982 Rv. 420916, N. 717 del 1987 Rv. 450420, N. 9056 del 1992 Rv. 478376, N. 965 del 1995 Rv. 490015, N. 738 del 1999 Rv. 522680). Sì che appaiono del tutto inammissibili le censure relative all’identificazione della natura delle azioni di partecipazione (se nominative o al portatore) perchè esse avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione allo stato passivo, nella specie non proposta, con la conseguenza che il provvedimento del giudice delegato è divenuto immutabile.

Si tratta di giurisprudenza consolidata, talchè non è ravvisabile errore scusabile mentre la violazione dell’art. 36 Cost. non può certo essere realizzata da un’applicazione della legge conforme agli artt. 3 e 24 Cost..

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante l’assenza di attività difensiva del curatore intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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