Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42092 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di D.Z.F. in ordine al reato di cui all’art. 186 lett. c) e art. 2 bis C.d.S., ed ha determinato la sanzione in tre mesi di arresto e 3.000 Euro di ammenda, ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando il mancato aumento della pena per effetto dell’aggravante di cui al richiamato comma 2 bis.

Il ricorso è infondato. La pena prevista per il reato in esame all’epoca del fatto (4 maggio 2008), per effetto del D.L. n. 117 del 2007, era costituita dall’arresto fino a sei mesi e dall’ammenda fino a seimila Euro; sicchè non vi è alcuna ragione obiettiva che consenta di ritenere che la sanzione non sia stata computata prevedendo il raddoppio della sanzione base inscritta entro le coordinate edittali (un mese e 15 giorni di arresto e 1.500 Euro di ammenda). Dunque la sanzione concordata non è illegale. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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