T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto al Baktaoui erano stati concessi in precedenza permessi di soggiorno per attesa occupazione senza che mai lo stesso avesse reperito un’idonea attività lavorativa.

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Il primo denuncia l’eccessiva durata del procedimento in violazione dell’art. 2 L. 241\90.

Il secondo contesta la motivazione per aver fatto riferimento all’art. 13,comma 2 bis, DPR 394\99 poiché si tratta di norma inserita successivamente alla presentazione della domanda e non applicabile al caso di specie.

Il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione sotto altro profilo in quanto gli accertamenti sull’esistenza del datore di lavoro sarebbero insufficienti poiché il fatto che la sede della ditta sia presso l’abitazione del titolare non vuol dire che l’attività non esiste ma semplicemente che è svolta altrove.

Inoltre la motivazione non terrebbe conto della difficoltà di reperire un’offerta di lavoro senza poter produrre la regolare documentazione circa il proprio soggiorno..

Il quarto motivo contesta che a causa delle lungaggini burocratiche il ricorrente non avrebbe potuto usufruire della sanatoria del 2002 ed inoltre che non si è tenuto conto del fatto che vi è la disponibilità del fratello ad assumerlo presso la sua agenzia di affari a partire dal 1.11.2008.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.10.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo non è motivo di illegittimità del provvedimento emanato in ritardo ma può costituire unicamente il presupposto per una richiesta di risarcimento dei danni da ritardo è pertanto il primo motivo non può trovare accoglimento.

Analoga conclusione deve accogliersi per il secondo motivo poiché il riferimento alla norma inserita nell’art. 13 DPR 394\99 successivamente alla presentazione dell’istanza non è la sola ragione posta a fondamento del provvedimento.

Anche nel testo in vigore all’epoca della presentazione della richiesta era necessario attestare l’esistenza di redditi idonei a garantire il mantenimento del lavoratore extracomunitario in Italia e tale prova il ricorrente non l’ha mai fornita. L’art. 37 DPR 394\99 nella formulazione vigente all’epoca consentiva di concedere un permesso di soggiorno fino ad un anno per coloro che si trovavano in una situazione di attesa occupazione per aver perso il lavoro durante la validità di un precedente permesso.

Il ricorrente ha fruito di tale possibilità senza però riuscire a trovare una valida occupazione.

Il terzo motivo di ricorso deve essere parimenti rigettato poiché al di là dell’approfondimento dell’istruttoria sull’esistenza o meno dell’attività del datore di lavoro, trattandosi di una mera disponibilità all’assunzione, essa non integrava il presupposto per concedere il rinnovo del permesso.

Il quarto motivo è palesemente infondato poiché la pendenza di una domanda di rinnovo del permesso non avrebbe impedito al ricorrente di far presentare una domanda di regolarizzazione da parte di un datore di lavoro che lo avesse assunto irregolarmente.

Il ricorso merita in conclusione di essere rigettato.

Le spese di giudizio possono compensarsi in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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