Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8234 Regolamento di competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso L. Fall., ex art. 24, il fallimento della s.r.l.

A.M.C. Moto Center chiese che fosse annullata o dichiarata la nullità della transazione stipulata dalla Curatela con FIAT Auto S.p.A. con atto del 21.3.2006 esponendo che, con atto di citazione del 7.09.03, aveva promosso azione L. Fall., ex art. 67, per ottenere la dichiarazione di inefficacia della "sfatturazione" di n. 108 autoveicoli acquistati e non pagati da A.M.C. Moto s.r.l. per il complessivo ammontare di Euro 996.077,13; che nel corso del giudizio la FIAT aveva avanzato una proposta di definizione transattiva (con l’esborso di Euro 640.000,00) che era stata accettata e formalizzata il 21.3.06; che, successivamente, la Curatela aveva promosso altro giudizio di revoca di pagamenti effettuati nel periodo sospetto; che in quest’ultimo giudizio la FIAT, costituitasi, aveva eccepito di avere definito transattivamente ogni questione derivante dal rapporto intercorso con A.M.C. Moto s.r.l.; che il Fallimento, rilevato che il Curatore era stato autorizzato a definire con la transazione solo la controversia relativa alla "sfatturazione", ritenne che l’ampliamento effettuato in sede di stipula della transazione doveva ritenersi abusivo.

La FIAT Auto S.p.A. eccepì – per quanto ancora interessa – l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, dovendosi radicare la competenza dinanzi al Tribunale di Torino.

Con decreto del 20.6.2008, il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza, annullò la transazione stipulata dal curatore con FIAT Auto S.p.A., il 21.3.06. per difetto di autorizzazione quanto alla locuzione "e/o derivanti dal pregresso rapporto di concessione della concessionaria A.M.C, con la FIAT Auto s.p.a.". Contro il detto decreto la FIAT Group Automobiles S.p.A. propose reclamo dinanzi alla Corte di appello di Lecce la quale respinse il reclamo con decreto del 30.7.2010, notificato il 20.10.2010.

Contro la pronuncia della corte di merito la FIAT Group Automobiles S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 20.12.2010) affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2): difetto di competenza territoriale del Tribunale fallimentare di Lecce, per essere competente il Tribunale di Torino.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto in luogo del regolamento di competenza.

2.- Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla curatela fallimentare, è fondata.

Infatti, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale con riguardo alla sentenza d’appello, che abbia deciso sulla competenza e sul merito, l’impugnazione diretta solo contro la prima di dette statuizioni deve essere proposta con il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., non essendo ammissibile l’ordinario ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 5978/1986; Sez. 3, n. 6579/2009; Sez. 3, n. 9806/2009; Sez. 3, n. 5477/2006), salvo che detto ricorso possa convertirsi in istanza di regolamento, ove sia stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, in mancanza della comunicazione, dalla notificazione di essa, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 1507 del 27/02/1990; Sez. 3, Sentenza n. 5477 del 14/03/2006).

Nella concreta fattispecie il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, talchè non è possibile la conversione dello stesso in regolamento di competenza e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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