Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42091Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Chiavari ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di furto aggravato in relazione alla sottrazione di merce del valore di circa 34 Euro dai banchi di vendita di un supermercato. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova che ha ritenuto l’esistenza di furto tentato ed ha conseguentemente ridotto la pena.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 L’imputata D. propone due motivi.

2.1.1 Con il primo lamenta che, nonostante la derubricazione dell’illecito da consumato a tentato, la pena è stata indebitamente aumentata, giacchè il primo giudice aveva irrogato la sanzione di un mese di reclusione e 100 Euro di multa mentre la Corte d’appello ha quantificato la sanzione in un mese e 10 giorni di reclusione e 40 Euro di multa.

2.1.2 Con il secondo motivo si deduce che non è stata fornita alcuna plausibile motivazione che possa spiegare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.2. L’imputato C. censura la pronunzia per quanto attiene al trattamento sanzionatorio: nonostante sia stato ritenuto il reato tentato, che implica la diminuzione della pena da un terzo a due terzi, la Corte d’appello ha attenuato la sanzione in misura inferiore a quella minima prevista dalla legge. Infatti la pena di due mesi di reclusione e 200 Euro di multa irrogata dal Tribunale è stata ridotta di soli 10 giorni di reclusione e determinata, quindi, in un mese e 20 giorni di reclusione e 50 Euro di multa.

3. I ricorsi sono completamente fondati.

3.1 In patente violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d’appello, dopo aver effettivamente ritenuto l’esistenza di furto tentato in luogo della fattispecie consumata ravvisata dal Tribunale, ha determinato la pena finale in un mese e 10 giorni di reclusione e 40 Euro di multa che risulta con tutta evidenza superiore a quella di un mese di reclusione e 100 Euro di multa irrogata dal primo giudice.

3.2 Per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello da atto della attività lavorativa dichiarata e tuttavia ritiene che la condizione socioeconomica della coppia sia tutt’altro che soddisfacente sicchè "non potendosi escludere che la giovane donna possa nuovamente ricorrere a condotte illecite (…) anche tenuto conto della tipologia della presente vicenda, non è possibile formulare una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell’appellante". Tale ponderazione è logicamente contraddittoria e difforme rispetto ai principi che regolano le indagini in ordine al pericolo di recidiva. Tale valutazione, infatti, lungi dall’essere affidata a mere soggettive intuizioni, deve essere basata su dati di oggettivo e significativo rilievo che conducano ad una concreta, indiscussa probabilità di reiterazione dei reati. Nel caso di specie tale argomentata ponderazione difetta.

Da un lato, senza smentirla, si da conto della attività lavorativa evocata dalla richiedente; dall’altro si trae argomento dalla difficile condizione esistenziale per inferirne non un concreto pericolo di reiterazione dei reati, bensì solo una valutazione astratta, meramente virtuale, che si condensa nella criticabile espressione w non potendosi escludere". Tale anodina enunciazione conduce in sostanza alla categoriale, indimostrata conclusione che l’indigenza (nel caso di specie neppure concretamente dimostrata) implichi di per sè il pericolo di recidiva. La valutazione, poi, è indebitamente avulsa dalla considerazione del profilo di personalità desumibile dalla presenza o assenza di condanne o procedimenti pendenti.

3.3 Pure ben fondato è il motivo di ricorso prodotto dal C., posto che alla già detta riqualificazione del reato da consumato a tentato ha fatto seguito una diminuzione della pena inferiore al minimo di legge di un terzo.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato agli imputati ed al diniego della sospensione condizionale della pena a D.S.. Rinvia sui punti indicati ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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