T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3300

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato in esecuzione di un provvedimento cautelare di questo giudice poi riformato in appello che riguardava la revoca della carta di soggiorno.

L’unico motivo di ricorso contesta la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale che deve essere compiuta nei confronti del titolare di una carta di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7.10.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Il permesso poi revocato era stato concesso in ossequio alla pronuncia cautelare di questo giudice nell’ambito del ricorso avverso la revoca della carta di soggiorno.

Nel momento in cui l’ordinanza era stata riformata dal Consiglio di Stato era venuto meno il presupposto per la sua emanazione per cui non può considerarsi illegittimo il provvedimento che lo ha annullato.

Peraltro il giudizio di merito sulla revoca della carta di soggiorno si è concluso con una sentenza di rigetto che è stata appellata al Consiglio di Stato che ha rigettato la richiesta di sospensione della sua efficacia, nonostante il ricorrente abbia ottenuto la declaratoria di estinzione del reato la cui pena era stata sospesa condizionalmente, poiché l’estinzione si è verificata successivamente al provvedimento di revoca.

Nella motivazione dell’ordinanza di rigetto della sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ha affermato che il fatto sopravvenuto dell’estinzione del reato può essere portato a conoscenza della pubblica amministrazione per richiedere il riesame della propria posizione, ma non è su tale base che può essere accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato, poiché si tratta della revoca di un permesso che era concesso in via provvisoria e le cui ragioni erano venute meno.

Il ricorrente, in pendenza dell’appello nei confronti della sentenza di questo TAR che ha rigettato il ricorso avverso la revoca della carta di soggiorno, può presentare una richiesta di permesso di soggiorno che non sarebbe impedita dall’esistenza di un reato ostativo e che dovrà essere valutata quanto all’esistenza degli altri presupposti.

Il ricorso va quindi rigettato ma può disporsi la compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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