Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42090 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il giudice di pace di Pietrasanta ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen., comma 1 e 3, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; lo ha altresì condannato al risarcimento del danno; ed ha anche disposto la sospensione della patente di guida.

L’imputazione riguarda investimento di due pedoni che si accingevano ad attraversare la strada, alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo tre motivi.

2.1 Con il primo si deduce difetto di motivazione per ciò che attiene all’affermazione di responsabilità. Il giudice si limita a richiamare genericamente le deposizioni testimoniali, senza nulla altro aggiungere per chiarire come si sia addivenuti all’accertamento del fatto e della colpa del ricorrente. Parimenti priva di dimostrazione oggettiva è l’esistenza di lesioni personali. Lo stesso giudice, infatti si limita ad affermare acrobaticamente che la pertinente documentazione verosimilmente non manca negli atti del pubblico ministero e delle parti private. Tale assunto è oggetto di severa critica, non potendo il giudice dedurre elementi di prova da atti di cui non ha la disponibilità. 2.2 Con il secondo motivo si censura l’irrogazione della sanzione pecuniaria di 100 Euro in relazione alla violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 4. Tale violazione era già stata contestata e sanzionata dall’autorità intervenuta, come risulta dal rapporto in atti.

2.3 Con l’ultimo motivo si lamenta che la sospensione della patente di guida per sei mesi è in contrasto con il tenore della normativa.

Infatti, in assenza di prove specifiche di segno contrario, le lesioni personali devono essere ritenute lievi con la conseguenza che la misura massima della sospensione della patente è di tre mesi.

2.4 La parte civile ha presentato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

3 Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Effettivamente la pronunzia è completamente carente di dimostrazione argomentativa per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto, dell’entità delle lesioni, della colposità della condotta. La sentenza si limita ad indicare genericamente le fonti di prova, senza in alcun modo specificarne il contenuto, l’attendibilità, il significato probatorio. L’entità delle lesioni, oltretutto, viene ricondotta a certificazione medica non presente in atti e ritenuta presumibilmente presente nel fascicolo del P.M..

L’assenza di motivazione impone l’annullamento con rinvio davanti al Tribunale di Lucca, trattandosi di sentenza appellabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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