T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui non era stata concessa la regolarizzazione richiesta in relazione alla sanatoria del 2002 mediante una richiesta del datore di lavoro Alberto Bazzo che da successivi accertamenti era risultato aver presentato numerose istanze di regolarizzazione pur non disponendo di alcuna ditta iscritta alla Camera di Commercio.

La Prefettura aveva già rigettato nel 2003 la richiesta di regolarizzazione, ma aveva poi revocato tale provvedimento in autotutela nel 2004 in ossequio ad un pronunciamento su un caso analogo di questo TAR.

Il ricorso propone quattro motivi.

Il primo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1,comma 9, D.L. 195\2002 poiché il rigetto era stato emesso sulla base di sospetti circa la falsità della documentazione relativa alla regolarizzazione senza che tale falsità fosse stata accertata da una sentenza di condanna.

Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 6 L. 241\90 per non essere stato garantito il contraddittorio e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria anche a causa dell’assenza del contraddittorio.

Il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 21 nonies L. 241\90 per non aver specificato le ragioni di interesse pubblico che giustificavano l’esercizio dell’autotutela.

Il quarto motivo lamenta la carenza di motivazione a causa del difetto di istruttoria.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Non è affatto necessario che vi sia una sentenza di condanna per poter considerare falsa la documentazione presentata ai fini della regolarizzazione.

L’autorità amministrativa deve procedere ad effettuare i propri accertamenti che nel caso di specie sono consistiti nel verificare l’esistenza dell’impresa che avrebbe dovuto assumere il ricorrente e la presenza di ben tredici domande di regolarizzazione per soggetti extracomunitari.

I due elementi accertati, oltre alla verifica in concreto che nessun rapporto di lavoro si era mai instaurato, sono più che sufficienti per ritenere che non sussistano i requisiti per concedere la regolarizzazione richiesta.

Non c’è pertanto alcuna violazione della norma in tema di regolarizzazione né una carenza istruttoria poiché non si vede quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto compiere la Prefettura né quali potevano essere gli apporti partecipativi del ricorrente relativamente ad un’istanza oltretutto nella quale il contraddittorio procedimentale doveva instaurarsi con il datore di lavoro.

Sono pertanto infondati il primo ed il secondo motivo unitamente al quarto poiché nessuna carenza sul piano della motivazione è possibile riscontrare.

Quanto al terzo motivo, la revoca del precedente annullamento del provvedimento di rigetto del 2004 è giustificata dai nuovi accertamenti disposti che avevano confermato come il primo provvedimento di rigetto del 2003 fosse stato correttamente assunto è pertanto la revoca (rectius l’annullamento d’ufficio) era stato disposto senza che sussistessero i presupposti di illegittimità del primo provvedimento.

L’interessa pubblico posto a fondamento dell’atto deve individuarsi nella necessità di far rispettare la normativa in materia di immigrazione soprattutto nel caso di provvedimenti eccezionali di sanatoria in cui la verifica dei presupposti deve essere particolarmente rigorosa per evitare abusi che contrastano con la ratio della regolarizzazione.

Il ricorso in conclusione deve essere respinto.

Possono essere compensate le spese di giudizio per ragioni di equità sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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