Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8232 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

F.F. chiedeva in giudizio la condanna del Comune di Siderno al risarcimento dei danni, per l’occupazione dei terreni indicati, tutti siti in (OMISSIS), atteso che, emesso decreto di occupazione d’urgenza, salvo che per alcuni terreni per i quali l’occupazione era avvenuta di fatto, erano state realizzate sull’area opere pubbliche, relative alla sistemazione di pubbliche strade del centro abitato, e, scaduti i termini autorizzativi dell’occupazione temporanea, non era intervenuto alcun decreto di esproprio.

Il Comune si costituiva, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del F., per non avere provato la qualità di erede di F.S., intestatario catastale dei terreni occupati ed eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dall’attore. Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale, con sentenza n. 209 del 1996, accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagare all’attore la somma di L. 1.081.260.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Interponeva appello il Comune; il F. contestava i motivi di impugnazione ed avanzava appello incidentale, invocando l’applicazione del criterio del valore venale di mercato del terreno in oggetto.

Il giudizio veniva sospeso, a seguito della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis; riassunto il giudizio a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, veniva disposto supplemento peritale. La Corte d’appello, con sentenza 13 ottobre – 22 dicembre 2008, ha respinto l’appello principale, accolto l’appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di I grado, ha condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 620.663,96, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, oltre al pagamento delle spese del grado.

La Corte d’appello, nello specifico e per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del F. e l’eccezione di prescrizione, rilevando che non risultavano emessi decreti di occupazione d’urgenza prima di quelli fatti valere dal F., nè che fossero state realizzate opere pubbliche determinanti l’irreversibile trasformazione; che non incideva a riguardo la servitù di passaggio sulle particelle; che erano stati ex lege prorogati di tre anni i termini di occupazione legittima, così posticipandosi il dies a quo del termine di prescrizione.

Quanto al valore dei terreni, la Corte del merito ha ritenuto applicabile l’intervenuta L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 in forza della L. cit., art. 2, comma 90, e che pertanto il risarcimento andava determinato in misura corrispondente al valore di mercato, come individuato dal C.T.U. nel grado d’appello, alla stregua della natura edificatoria derivante dalle previsioni urbanistiche vigenti alla data sia di occupazione legittima sia dell’irreversibile trasformazione (zona omogenea di espansione C), ma anche della concreta utilizzabilità edificatoria in relazione alla servitù di passaggio imposta dal dante causa dell’odierno appellato in favore dei terreni limitrofi, sia della non autonoma utilizzazione ai fini edilizi.

Alla stregua di dette valutazioni, la Corte del merito ha considerato il valore venale del terreno ridotto di 1/3, secondo la valutazione del C.T.U. in relazione all’incidenza della concreta possibilità edificatoria, valore considerato alla data di cessazione dell’occupazione legittima, per le particelle assistite da decreto di occupazione e dell’irreversibile trasformazione, per quelle per cui l’occupazione era avvenuta di fatto.

Ricorre per cassazione l’avv. F., sulla base di due motivi.

Il Comune non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il F. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia in ordine alla liquidazione giudiziale del compenso per il periodo di occupazione legittima relativamente ai terreni occupati per la realizzazione di via (OMISSIS), delle traverse (OMISSIS); detto compenso era stato concesso in 1^ grado, secondo la giurisprudenza dell’epoca, a titolo risarcitorio, dichiarandosi le somme liquidate per la perdita della proprietà produttive di interessi, sulle sorti rivalutate, a far data dall’immissione in possesso; mutata nel 1998 la giurisprudenza, la Corte del merito avrebbe dovuto o dichiarare l’incompetenza per materia del Tribunale e la propria o decidere come Giudice d’appello.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il Comune appellante non aveva avanzato doglianze sulla statuizione della debenza degli interessi sulla sorte risarcitoria integralmente rivalutata, ma si era limitato a dolersi del cumulo della rivalutazione con gli interessi, per cui sul punto sopra indicato vi era stata acquiescenza e la pronuncia non avrebbe potuto essere riformata.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Va a riguardo rilevato che il F. in sede di appello non ha provveduto a chiedere l’indennità di occupazione legittima, che ben avrebbe potuto richiedere a detto Giudice, competente sia pure in unico grado, L. n. 865 del 1971, ex art. 20 e che avrebbe dovuto provvedere in tale qualità sulla richiesta, trattandosi di domanda proposta al Giudice competente e non già dell’impugnazione delle statuizione del Tribunale, così da non necessitare dell’appello incidentale (così le pronunce 14687/07, 25013/06,11322/05, tra le tante).

In mancanza di detta domanda, correttamente la Corte del merito ha pronunciato quale Giudice di secondo grado sulla sola domanda risarcitoria, a far data dalla cessazione dell’occupazione legittima, per le particelle per le quali l’occupazione era assistita dal decreto di occupazione, e dalla data di irreversibile trasformazione per i terreni occupati di fatto.

2.2.- Anche il secondo motivo è infondato.

A seguito dell’impugnazione da parte del Comune del cumulo della rivalutazione ed interessi, era stato posto sub judice il profilo degli accessori, quindi anche la modalità di calcolo degli interessi sulla somma rivalutata, non potendosi ritenere formatosi il giudicato sul solo detto profilo. Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Non si da pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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