T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che non aveva concesso il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di attività lavorativa anche dopo che gli era stato concesso un permesso per attesa occupazione.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per travisamento dei fatti poiché il ricorrente si è laureati in medicina in Italia nel 1992 e da allora esercita sia in Italia che nel suo paese di origine l’Iran.

Faceva presente inoltre che venisse riconosciuto l’errore scusabile per la mancata produzione di documentazione poiché si era dovuto recare in Iran per la morte del padre.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.8.2008 veniva respinta l’istanza di sospensione del provvedimento.

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente neanche con la produzione documentale nel presente giudizio ha dimostrato di possedere i requisiti reddituali che consentano un autonomo sostentamento in Italia.

Ha già fruito in precedenza di un permesso di soggiorno in attesa occupazione ma non ha da allora intrapreso alcuna attività lavorativa.

In mancanza di uno stabile lavoro utile per il mantenimento in Italia dell’extracomunitario, il provvedimento si palesa come pienamente legittimo.

Per ragioni di equità si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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