Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8230 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con lodo non definitivo deliberato il 13 marzo 1998 il collegio arbitrale adito dall’Ente autonomo Fiera internazionale di Genova per ottenere la risoluzione del contratto stipulato il 20 gennaio 1992 con l’organizzazione Celesia Pubblicità di Rastrelli Vinicio e figli s.n.c., avente ad oggetto l’acquisizione di pubblicità, dichiarava risolto, ex art. 1453 c.c., il rapporto negoziale e tenuta la Celesia, in conseguenza delle inadempienze accertate a suo carico, al risarcimento degli eventuali danni, con riserva di liquidazione nel prosieguo del giudizio.

Con successivo lodo definitivo, sottoscritto il 30 marzo 2006, il collegio condannava l’organizzazione Celesia al risarcimento dei danni, liquidati paratamente nelle singole voci; accoglieva altresì gran parte delle domande riconvenzionali e compensava per intero le spese di giudizio, con riparto paritario di quelle del procedimento arbitrale.

La successiva impugnazione della Celesia era rigettata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza 5 maggio 2010, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.

La corte territoriale, in ordine alle questioni tuttora sub judice, motivava che, contrariamente a quanto denunziato dalla Celesia, gli arbitri non erano andati ultra petita, accogliendo la domanda di risarcimento del danno formulata ritualmente dall’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova.

Avverso la sentenza, notificata il 27 maggio 2010, la Celesia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 26-27 luglio 2010.

Deduceva:

1) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. Civ., o in subordine la carenza o insufficienza della motivazione nel mancato rilievo dell’ultrapetizione in cui era incorso il collegio arbitrale;

2) la nullità della sentenza per violazione sotto altro profilo dell’art. 112 cod. proc. civ., e in subordine la carenza di motivazione.

Resisteva con controricorso la Fiera di Genova spa, che proponeva sua volta ricorso incidentale subordinato in unico motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 829 cod. proc. civ. e degli artt. 1453 – 1456 cod. civ. in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto svolta in via principale in forza di clausola risolutoria espressa.

Ad esso resisteva con controricorso l’organizzazione Celesia s.r.l..

All’udienza del 15 marzo 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

I due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente per affinità di contenuto ed appaiono inammissibili, involgendo un’interpretazione difforme, nel merito, della domanda svolta dalla Fiera di Genova S.p.A., rispetto a quella enunciata in sentenza e fondata sul richiamo delle conclusioni assunte nei procedimento arbitrale.

In sostanza, la corte territoriale ha ritenuto che il petitum risarcitorio fosse ancorato a tutte le inadempienze denunziate – come, già prima facie, plausibile – e quindi riferibile sia ai contratti c.d. ultrattivi, sia a quelli indebitamente stipulati con scadenza successiva al 31 dicembre 1996.

Per completezza di analisi si deve aggiungere che la concorrente censura di difetto di motivazione sul fatto processuale allegato è di per sè improponibile, visto che l’applicazione di norme sostanziali o processuali può essere contestata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ma non pure per carenza di motivazione (ibidem, n. 5); e che quest’ultima non potrebbe comunque eccedere i limiti di deducibilità del vizio ascrivibile al lodo arbitrale: e cioè, nella sola ipotesi che la motivazione sia talmente inadeguata o illogica da rendere addirittura incomprensibile la ratio decidendi.

Il ricorso principale dev’essere dunque rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale subordinato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale subordinato;

condanna l’organizzazione Celesta s.r.l. ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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