Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42077 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 9 marzo 2010, il Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un locale ove, a parere dell’accusa, si svolgevano giochi vietati in violazione degli artt. 718 e 719 c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato che la condotta vietata è quella di raccolta delle scommesse senza apposita concessione o autorizzazione oppure per tramite di postazioni intermedie che si frappongono tra l’ente gestore estero ed il privato scommettitore. Tale condotta non era evidenziabile nella ipotesi che ci occupa dal momento che l’indagato B. F., gestore di un punto internet, si era limitato a porre a disposizione degli avventori la strumentazione idonea ad effettuare le scommesse clandestine. Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge e rilevando;

– che erra il Tribunale nel ritenere che la condotta penalmente rilevante sia quella di raccolta di scommesse in quanto vi rientrano altre attività (procurare informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all’estero, apertura di conti correnti all’estero da movimentare con le vincite o con le perdite et.c);

– che dal verbale di sequestro emergeva tutta una documentazione (riguardante, ad esempio la riscossione del denaro degli scommettitori) che rendeva palesa la illecita intermediazione dell’indagato punibile a sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4.

Le censure del Ricorrente sono meritevoli di accoglimento.

La violazione di legge del Tribunale, che rende il provvedimento impugnato ricorribile in Cassazione, a sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, consiste nello avere ritenuto che la condotta punita dalla contestata norma ( L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis) sia limitata allo esercizio di attività senza provvedimento autorizzatorio oppure all’uso non personale da parte dello scommettitore dello apparecchio telematico.

Tale conclusione non è condivisibile.

La normativa vigente è ispirata al principio secondo il quale la possibilità di raccolta a distanza di scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore (D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 2).

Il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156 (avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica della giocate relative a scommesse, giochi e concorsi prognostici) continua a richiedere il menzionato rapporto diretto. Il decreto del Direttore generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 31 maggio 2002 (che disciplina l’accettazione telefonica o telematica delle scommesse sportive) consente che il cliente attivi un conto scommesse personale presso il concessionario ed esige che tale conto sia utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazione da parte di soggetti diversi.

E’ consentito che il concessionario si avvalga di centri di servizio incaricati di promuovere la vendita delle schede telematiche a carica zero purchè tali centri si limitino ad una attività di supporto tecnico. In base a tali coordinate, l’indagato doveva astenersi da ogni forma di intermediazione per tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa (quali la scelta dell’evento sportivo, la predisposizione di modelli di contrattola individuazione e la variazione delle quote, la raccolta e la prenotazione delle giocate, l’accreditamento delle relative vincite o perdite, la liquidazione degli stessi).

Secondo la prospettazione del Ricorrente (sorretta da documenti che i Giudici non hanno preso in considerazione), l’indagato interferiva nella attività di scommessa del cliente; trascurando le emergenze processuali offerte dall’organo della accusa, il Tribunale non ha correttamente svolto il ruolo di controllo e di garanzia che la legge gli demanda.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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