T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 24.06.08 e depositato il 15.07.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente nell’unico motivo di ricorso lamenta che il provvedimento sia fondato sulla mera condanna per reato ostativo senza tener conto della sua presenza in Italia dal 1990 e del fatto che l’intero nucleo familiare si trovi presente in Italia; aggiunge poi che la richiesta di rinnovo è pendente dal 2001 e se fosse stata esaminata per tempo non sarebbe incorso nella modifica normativa che ha reso ostativa la condanna per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. e comunque la menta la retroattività dell’applicazione del provvedimento.

Infine fa presente che durante l’espiazione della pena ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale in virtù del quale sta regolarmente lavorandogli atti egli risulti sempre regolarmente occupato e pertanto non si è tenuto conto di un elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Non può, però, essere sottaciuto che il fatto penalmente rilevante, contestato al ricorrente, risulta sicuramente commesso prima dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, ossia in epoca antecedente alla riformulazione dell’art. 4 in argomento nei termini sopra indicati. Conseguentemente – in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa di recente assunto in materia (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. VI, n. 1894 del 2 aprile 2010) – l’automatismo espulsivo non può operare. Nel rispetto del principio di giustizia sostanziale secondo il quale ogni soggetto – prima di compiere un’azione – deve poter compiutamente valutare le conseguenze che la stessa comporta, appare, infatti, evidente la necessità di attribuire rilevanza alla data del commesso reato. Atteso che, nel caso in esame, il reato è stato indiscutibilmente commesso in epoca antecedente il 30 luglio 2002, non ricorrono le condizioni per l’operatività dell’art. 4, comma 3, ultima parte del T.U. n. 286/1998 e, dunque, è carente una situazione di per sé idonea a precludere il rilascio, o il rinnovo, del permesso di soggiorno.

La valutazione della Questura invece è basata esclusivamente sulla natura del reato per cui il ricorrente ha subito la condanna senza operare altre valutazioni di merito.

E’ perciò necessario che l’amministrazione riformuli il giudizio sulla pericolosità sociale in concreto tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla presenza in Italia del ricorrente quali la presenza del nucleo familiare la durata della permanenza e la possibilità di mantenimento.

Le spese possono essere compensate tenuto conto che all’epoca in cui è stato emesso il provvedimento non si era ancora formato in modo pacifico l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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