Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8229 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pistoia, con decreto depositato il 15 dicembre 2010, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Equitalia Cerit s.pa. allo stato passivo del fallimento Mazzieri Renato di Mazzieri Renato s.n.c., ha disposto l’ammissione in chirografo del credito di Euro 162.392,09 di cui Euro 87.238,68 per tributi non pagati, Euro 51.284,15 per aggio coattivo ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 17, comma 1 ed il residuo per spese relative all’insinuazione, collocandolo tuttavia in chirografo anche per la parte inerente la pretesa tributaria, in ordine alla quale l’istante aveva omesso d’indicare il relativo titolo di prelazione, in concreto non agevolmente nè univocamente desumibile dalla documentazione allegata alla domanda d’insinuazione. Equitalia Cerit ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidandolo ad unico motivo ed il curatore intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2758 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e del D.L. n. 112 del 1999, art. 33 ed ascrive al Tribunale fallimentare errata esclusione del privilegio che assiste il credito nella parte riferita alla pretesa erariale in Euro 18.200,73, che non è stata fatta segno d’opposizione da parte del curatore fallimentare, la cui specifica individuazione si desumeva dall’estratto del ruolo allegato alla domanda d’ammissione allo stato passivo. L’immotivata esclusione del credito dallo stato passivo precludeva inoltre l’individuazione dei tributi eliminati.

Il ricorso agita critica non pertinente alla ratio decidendi che mostra di non aver colto e neppure contesta. L’esclusione dell’invocata controversa prelazione è stata ricondotta dal Tribunale fallimentare all’omessa indicazione del suo titolo fondante, non desumibile dalla domanda d’ammissione allo stato passivo. I ricorrenti discutono ora della correttezza della procedura d’ammissione allo stato passivo, asseritamente rispettata e del resto non censurata dal giudice del merito, senza affatto argomentare se la prelazione avrebbe dovuto essere individuata dalla parte istante ovvero applicata d’ufficio. Il motivo non intacca pertanto il nucleo fondante la decisione, ed è per l’effetto inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte: dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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