Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.J.S. propone ricorso per avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo convalidato in data 19 febbraio 2011 dal gip presso il tribunale di Vibo Valentia a carico della ricorrente per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 c.n..

Il sequestro aveva per oggetto un’area demaniale marittima di circa 590 m2 e di un manufatto prefabbricato installato utilizzato a deposito di materiale vario; un’area scoperta asservita adiacente al predetto manufatto occupante una superficie di metri quadrati 123,60;

una condotta fognaria asservita allo stesso manufatto occupante una superficie di circa 21 m2; un’area virtuale per la posa della condotta fognarie occupante una superficie di circa 34 m2. Il sequestro stesso risulta effettuato avendo l’amministrazione competente emesso un decreto di decadenza ex art. 47 c.n. a seguito del mancato adempimento da parte dell’indagata dagli oneri concessori così come le determinati con Decreto n. 163 del 2009. Deduce in questa sede la ricorrente la violazione di legge ed in particolare dell’art. 26 reg. esec. c.n. asserendo di avere impugnato la determinazione dei canoni annui dovuti dinanzi al Tar della Calabria, canoni comunque versati sia pure in forma ridotta in data 28 ottobre 2010; e che l’ordinanza del riesame avrebbe omesso qualsiasi valutazione critica sulle argomentazioni addotte dal ricorrente il quale ha evidenziato per un verso l’assenza del parere dell’intendenza di finanza per dichiarare la decadenza richiesto dall’art. 47 reg. c.n., lett. d) e dall’altra l’impossibilità per la procura di operare un sequestro preventivo su bene demaniale. In ogni caso si fa rilevare l’assenza dell’elemento soggettivo comprovato dall’impugnazione davanti al Tar.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va anzitutto premesso che, come già affermato da questa Corte, il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo nella misura in cui la occupazione illecita lo sottrae alla fruizione pubblica, ma non può estendersi a parti dell’area demaniale non occupate e che pertanto permangono nell’uso pubblico (Sez. 3, n. 34101 del 23/05/2006 Rv. 235050).

Ciò posto si deve rilevare che nel rigettare la richiesta di riesame il tribunale non si è limitato a prendere atto del provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione amministrativa per effetto del mancato pagamento dei canoni ma ha anche evidenziato la circostanza che il TAR ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento amministrativo formulata dall’interessato.

Per contro si deve rilevare che in questa sede nulla è dato di sapere circa il procedimento che ha portato al provvedimento di decadenza non avendo il ricorrente documentato alcunchè al riguardo, così violando il principio di autosufficienza del ricorso.

Nè è sufficiente richiamare genericamente le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento attuativo atteso che la disciplina delle concessioni demaniali marittime ha subito notevoli modifiche nel tempo non solo in relazione alla competenza per il rilascio transitata dapprima alle Regioni ( D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 105, comma 2, lett. 1), ecc.) e poi ai Comuni, ma anche sulle modalità di determinazione del canone e sulle competenze per l’accertamento dell’inadempienza nel pagamento.

Attualmente peraltro è semmai all’Agenzia del Demanio che occorre fare riferimento e non già all’intendenza di finanza citata nel ricorso.

I regolamenti concernenti l’uso del demanio marittimo prevedono inoltre specifiche disposizioni relative alla procedura di decadenza per il mancato pagamento del canone, di cui non è dato sapere in questa sede se nella specie sia stata fatta l’applicazione.

Nè, infine, la scelta di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo è di per sè probante della carenza dell’elemento soggettivo, tenuto conto anche della natura colposa del reato.

Va, peraltro,ricordato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi". (così Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 Rv. 240521).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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