T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di attività lavorativa.

A tal fine faceva presente di esercitare l’attività di ristoratore da cui derivano i proventi con cui provvede al mantenimento di sé e del suo nucleo familiare e che gli hanno consentito di acquistare la casa dove dimora la famiglia che è attualmente intestata alla moglie.

Nel primo dei due motivi di ricorso viene censurato il difetto di motivazione e di istruttoria poiché non si è tenuto conto né dell’esistenza di una regolare attività di ristorazione portata avanti da anni dal ricorrente, né della stabile permanenza in Italia anche dell’intero nucleo familiare costituito oltre che dalla moglie da due figlie nate e cresciute in Italia.

Il secondo motivo lamenta la mancanza di contraddittorio procedimentale che non ha consentito al ricorrente di produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi fino all’anno 2006, mentre per il periodo successivo risulta il pagamento dei contributi previdenziali a personale dipendente; inoltre lo stesso dispone di una casa di proprietà ove risiede con il nucleo familiare.

Si ritiene fondato il motivo che denuncia il difetto di istruttoria poiché sarebbe stato necessario approfondire la valutazione dei presupposti per concedere il permesso, mentre nel provvedimento impugnato si richiama la necessità di disporre di un’idonea sistemazione alloggiativa, ma non ci si preoccupa di verificare se il ricorrente ne disponga; inoltre si fa presente dell’esistenza di un debito erariale per tributi non corrisposti che è segnale di evasione fiscale non di indisponibilità di reddito sufficiente al mantenimento nel nostro paese.

Non sono pertinenti, invece, le considerazioni sul diritto all’unità familiare perché esse rilevano ai fini della concessione di un permesso per motivi di famiglia e non per la valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso per lavoro autonomo.

L’amministrazione dovrà pertanto procedere ad una nuova verifica dei presupposti analizzando la documentazione prodotta in ricorso e quella che il ricorrente è tenuto a depositare per attestare la permanenza dei requisiti.

Considerando che la documentazione fornita non era del tutto aggiornata si ritiene equo compensare le spese di giudizio prevedendo solo il rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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