Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42073 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 24 dicembre 2010, il Tribunale di Siena ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su due aerei ultraleggeri immatricolati nello Stato di San Marino, evidenziando la configurabilità a carico di P.D. e V.V. del contestato reato (di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292).

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato che i mezzi, al di là della loro formale attestazione (apparente contratto di noleggio, per uno, e apparente contratto di locazione, per l’altro), fossero detenuti dagli indagati, cittadini italiani, a titolo di proprietà.

I veicoli – dopo che era largamente trascorso il termine di sei mesi fissato dalla legge per una eventuale permanenza in importazione temporanea di beni esteri sul territorio nazionale – erano oggetto di una importazione illecita per sottrazione alle imposte doganali e di confine in quanto destinati fino alla origine ad essere definitivamente utilizzati in Italia. Per queste considerazioni, i Giudici hanno ritenuto configurabile il reato di contrabbando.

Il vincolo reale era necessario per esaminare la strumentazione di bordo (per verificare, in particolare, se gli aerei erano utilizzati come radiotaxi) ed in vista della loro confisca obbligatoria a sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1.

Per l’annullamento della ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando:

– che è stato contestato il mancato pagamento dell’Iva che è imposta totalmente diversa dal diritto di confine per cui non era ipotizzabile il reato di contrabbando (il cui richiamo nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 è solo quodam pena);

– che, in virtù di specifiche convenzioni, le merci possono liberamente circolare tra Itala e San Marino senza alcuna formalità doganale:

– che, in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, gli investigatori sono in possesso di tutta la documentazione per l’accertamento della ipotizzata evasione dell’IVA per cui il sequestro ha esaurito la sua funzione probatoria;

– che non è stata data risposta alle censure difensive.

I motivi dell’atto di ricorso sono meritevoli di accoglimento.

Agli indagati era contesto il delitto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, cioè, sottrazione di Iva alla importazione; il riferimento, contenuto nel decreto di sequestro, al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292 segnalava che la normativa doganale disciplina il momento generatore della obbligazione IVA e che il trattamento sanzionatorio è omogeneo a quello della sottrazione ai diritti doganali.

In tale contesto, il Tribunale ha svolto la sua motivazione come se avesse come referente un fatto di contrabbando, in tale modo, argomentando su di un reato che non era stato contestato e che non poteva essere contestato; invero, in virtù dello art. 6 dello Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (stipulato il 16 dicembre 1991 ed in vigore dal 28 marzo 2002), gli scambi doganali con l’Italia vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed alla esportazione.

Per tale violazione di legge, l’ordinanza in esame deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Siena; questa conclusione, per il suo carattere assorbente esonera la Corte dall’esaminare le residue censure dell’atto di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Siena per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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