T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe motivato sulla base della mancanza di un’attività lavorativa idonea per garantire il suo mantenimento.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia l’eccessiva durata del procedimento affermando altresì che la difficoltà di trovare un lavoro dopo il 2001 è dipesa dalla mancanza di un permesso di soggiorno rinnovato che induceva i possibili datori di lavoro a non assumerlo per evitare conseguenze penali.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva respinta l’istanza sospensiva.

Il ricorso non è fondato.

Il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e dalla sua inosservanza non deriva di per sé l’illegittimità del provvedimento dal momento che è principio pacifico in giurisprudenza che la scadenza del termine non priva l’amministrazione del potere di provvedere come è attestato dalle decisioni assunte in tema di silenzio all’esito del provvedimento tardivamente sopravvenuto.

Quanto al resto il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso di una qualunque attività lavorativa tenuto conto oltretutto del fatto che da tempo è stato chiarito che il possesso della ricevuta della pendenza dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno è titolo che abilita il datore di lavoro ad assumere il lavoratore extracomunitario.

Il ricorso va respinto con compensazione delle spese per ragioni di equità sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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