Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8227 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La s.r.l. Lunicar ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza in data (OMISSIS) con la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Massa. All’udienza del 25.11.2010 la Corte di appello di Genova, constatata la presenza delle parti resistenti e l’assenza della società, reclamante, ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo.

Contro la predetta ordinanza la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli intimati – il curatore fallimentare e la s.r.l. Concessionaria La Lunense Automobili, società creditrice istante per il fallimento – non hanno svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di non luogo a provvedere e richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giudice del reclamo – verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa – debba comunque decidere sul merito della controversia (n. 27080/2005; nello stesso senso, con riferimento al procedimento di reclamo L. Fall, ex art. 26, Cass., 11 maggio 2005, n. 9930).

2.2.- Con il secondo e con il terzo motivo parte ricorrente ripropone le censure formulate con il reclamo concernenti, rispettivamente, l’insussistenza del credito della società istante e l’insussistenza dello stato di insolvenza.

3.- Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso, restando assorbite le rimanenti censure. E’ applicabile, infatti, il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 22546 del 05/11/2010, secondo cui "nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., art. 18, ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata". Dovendosi applicare, dunque, le norme relative al reclamo, se non derogate dalla L. Fall., art. 18 è applicabile il principio per il quale in caso di difetto di comparizione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010.

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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