Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42072 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15 febbraio 2011, il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio applicato su due cavalli evidenziando la configurabilità del contestato reato (art. 544 quinquies c.p., commi 1 e 2); gli animali, che erano denutriti e feriti, erano impegnati in competizioni non autorizzate e pericolose per la loro condizioni di salute ed integrità fisica.

Il Tribunale ha ritenuto necessario il vincolo reale per acquisire la prova dei fatti per cui si procede.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione S.C. (indagato in quanto proprietario di un animale) deducendo:

– che l’equino, in perfette condizioni di salute e ben curato, non può essere oggetto di sequestro preventivo atteso che la libera disponibilità del bene non può aggravare le conseguenze del reato o provocarne altri;

– che il Tribunale non ha argomentato sulla caratteristica essenziale del reato di cui all’art. 544 quinquies c.p., cioè, sul pericolo per l’integrità fisica dello animale.

Le censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

La fattispecie dell’art. 544 quinquies c.p., che mira a reprimere i combattimenti e le competizioni clandestine tra animali, richiede per il suo perfezionamento l’assenza di una autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l’integrità fisica degli animali coinvolti.

Entrambi i requisiti sussistono nella ipotesi in esame; in particolare, i Giudici hanno avuto cura di esplicitare come le modalità di svolgimento della competizione esponessero i cavalli a rischio per la loro incolumità; la motivazione sul tema è sintetica, ma, trattandosi di sequestro probatorio, non era richiesta una più esaustiva argomentazione.

In merito alla residua censura, si osserva che il sequestro è stato applicato a sensi dell’art. 253 c.p.p. come mezzo di ricerca della prova in quanto si poneva necessario, per una completa valutazione della ipotesi di reato, un accertamento sugli animali; il vincolo non ha finalità cautelari, che sono assicurate con il sequestro preventivo che tende ad interrompere l’iter criminoso e impedire la commissione di ulteriori reati. Consegue che la censura sulla inesistenza di esigenze di cautela è inconferente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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