Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8226 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato – depositato in data 17.11.2011 – il Tribunale di Rovigo ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Cartografica Europa proposta dalla s.p.a. Mercantile Leasing, la quale lamentava l’esclusione del proprio credito fondato su contratto di locazione finanziaria.

Il tribunale ha ritenuto applicabile analogicamente all’opposizione allo stato passivo la norma di cui all’art. 347 c.p.c. Pertanto, poichè la società opponente non aveva prodotto la copia del decreto opposto l’opposizione andava dichiarata improcedibile. Contro il decreto del tribunale la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi denunciando 1) vizio di motivazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., della L. Fall., artt. 97, 98 e 99; e 2) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. Fall., art. 99, comma 9, e relativo vizio di motivazione.

La curatela intimata resiste con controricorso.

2.- Il primo motivo di ricorso è fondato e dal suo accoglimento discende l’assorbimento della seconda censura.

La concreta fattispecie è del tutto analoga ad altra decisa recentemente da questa Corte (Sez. 6-1- 22 febbraio 2012 n. 2677) nei seguenti termini: Come ha già osservato la Corte al procedimento di opposizione allo stato passivo, come regolato dalla vigente disciplina dettata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, non trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 339 c.p.c. e segg., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria (Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 25/02/2011) . E se pure a detta disciplina ci si potesse in tesi riferire laddove detta norme di carattere generale applicabili anche al giudizio di impugnazione per ragioni sistematiche, tale non sarebbe la fattispecie, posto che la L. Fall., art. 99 indica chiaramente qual è il contenuto del ricorso e l’unico richiamo all’allegazione di documenti attiene a quelli che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. D’altra parte, come ha evidenziato la ricorrente, nel ricorso in opposizione è stato testualmente riportato il contenuto del provvedimento del giudice delegato, come tratto dalla comunicazione del curatore, cosicchè sarebbe in ogni caso applicabile il principio secondo cui "In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall’art. 347 c.p.c., comma 2, – secondo cui l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata – mira a garantire soltanto la possibilità dell’esame della sentenza impugnata da parte del giudice d’appello. Ne consegue che la mancata menzione del deposito di copia della sentenza impugnata nell’atto di appello o nella nota di deposito dei documenti offerti in comunicazione non determina l’improcedibilità dell’appello se, al momento della decisione, essa risulti comunque allegata agli atti, ovvero quando nulla impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la propria decisione, perchè in tal caso il giudice è tenuto ugualmente a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante" (Sez. L, Sentenza n. 7746 del 14/04/2005) in quanto il giudice del gravame era perfettamente in grado di comprendere il tenore e la motivazione del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, va rilevato che anche nella concreta fattispecie – come evidenziato dallo stesso provvedimento impugnato – l’opponente aveva trascritto il contenuto del provvedimento del giudice delegato e, inoltre, il tribunale era stato posto in condizione di decidere l’opposizione allorquando è stata prodotta copia del decreto di esecutività dello stato passivo. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Rovigo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Rovigo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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