T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3292

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 16.05.08 e depositato il 16.06.08, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che annullava il permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

In precedenza vi era stato un diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sempre per l’esistenza di una condanna per reato che non consentiva il rilascio del permesso che era stato impugnato davanti a questo giudice e i cui effetti erano stati sospesi con provvedimento cautelare cui però era seguita una sentenza di rigetto.

La ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione dell’art. 7 L. 241\90 per essere stato inviato l’avviso dell’avvio del procedimento; il secondo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché la sentenza sulla base della quale è stato assunto il provvedimento impugnato stata appellata dinnanzi al Consiglio di Stato e pertanto il procedimento non può definirsi concluso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

La ricorrente è stata condannata per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Trattandosi di provvedimento di carattere vincolato non rileva ex art. 21 octies L. 241\90 il mancato avviso dell’avvio del procedimento e pertanto il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

Stessa sorte deve essere riservata al secondo motivo poiché le sentenze del TAR se non vengono sospese sono provvisoriamente esecutive è la Questura era legittimata a trarre le dovute conseguenze dal contenuto della sentenza.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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