Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8224 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Trieste, respingendo il reclamo della C.F.A. s.r.l., ha confermato la sentenza 16 luglio 2010 con cui il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato il fallimento della società reclamante su istanza della Arag Assicurazioni s.p.a., delle sig.re D. B. e C.M. e della Ace European Group Limited s.a.

Ha ritenuto (per quanto ancora rileva) che la società debitrice non aveva dimostrato il possesso di tutti e tre i requisiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1 per l’esclusione del fallimento, dato che dall’unico bilancio regolarmente approvato e depositato, relativo all’esercizio 2007, risultava superato il limite di Euro 200.000,00 quanto ai ricavi lordi (art. 1, cit., lett. b), e che i "c.d. bilanci 2008 e 2009" prodotti dalla reclamante all’udienza del 29 settembre 2010 non erano idonei ad inficiare le risultanze del primo, consistendo in meri prospetti contabili privi di qualsiasi valenza probatoria. Inoltre la deduzione della erroneità del bilancio 2007 era tardiva, perchè non contenuta nei motivi di reclamo, bensì in una successiva memoria depositata il 2 novembre 2010, e comunque il "grossolano errore" denunciato – l’appostazione, cioè, quale "ricavo vendite" della somma di Euro 57.520,00 corrispondente, nella realtà, ad un finanziamento del socio – non era affatto tale, "in quanto non emerge ictu oculi, ma è solo supposto, come emerge chiaramente sia dalla memoria 2.11.2010 (…) che dalla missiva inviata al curatore…".

La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura. Il solo curatore fallimentare ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione della L. Fall., art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La ricorrente sostiene, in sostanza, che sarebbe stato sufficiente, per accogliere il reclamo, chiedere informazioni al curatore circa la correttezza o meno della posta del bilancio 2007 di cui si è detto in narrativa, e che il carattere officioso del procedimento consente al giudice di esaminare direttamente il fascicolo fallimentare.

1.1. – Il motivo non può essere accolto.

Non risulta, invero, nè dalla sentenza nè dallo stesso ricorso per cassazione che la ricorrente avesse formulato specifica richiesta di interpello del curatore sulla circostanza richiamata; onde non potrebbe, tale omissione, essere dedotta neppure come vizio di motivazione della sentenza impugnata, manifesta essendo, per il resto, l’infondatezza della censura sotto il profilo della violazione della L. Fall., art. 18, (che non prevede l’obbligo di un siffatto interpello).

Quanto, poi, all’invocazione delle risultanze del fascicolo fallimentare, la censura è totalmente generica, nulla essendo indicato in ricorso circa il contenuto di tali risultanze.

2. – Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della società soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *