T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Sondrio indicata in epigrafe che gli imponeva di adottare alcuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti igienici causati agli abitanti di un condominio limitrofo alla attività di pizzeria da lui gestita.

Già in precedenza il Comune di Sondrio in virtù delle lamentele dei residenti nel condominio controinteressato aveva fatto eseguire un sopralluogo alla ASL che aveva rilevato come la canna fumaria non fosse a norma secondo il Regolamento di igiene ed aveva suggerito al Comune di farla innalzare.

La richiesta susseguente effettuata nel 2005 era stata ottemperata dal ricorrente che aveva innalzato la canna fumaria di un metro sopra la colma del tetto.

Successivamente la ASL previo ulteriore sopralluogo, dopo aver verificato la sostituzione della canna fumaria, aveva indicato al Comune la utilità di far posizionare dei filtri all’interno della canna fumaria per eliminare la fuliggine o in alternativa di vietare l’utilizzo della legna come combustibile, indicazioni poi oggetto dell’ordinanza impugnata.

Nell’unico articolato motivo di ricorso si contesta la mancanza di un vero e proprio accertamento tecnico che avesse verificato l’entità delle immissioni moleste e la loro riconducibilità all’attività del ricorrente, poiché la ASL si è limitata a raccogliere le lamentele dei condomini ed ad ipotizzare quali potessero essere le cause degli inconvenienti.

Ciò ha comportato anche un difetto di motivazione oltre alla imposizioni di prescrizioni non previste dal Regolamento locale di igiene.

Alla camera di consiglio del 31.1.2007 veniva respinta l’istanza di sospensione per assenza di periculum in mora.

In occasione delle due udienze fissate per la trattazione del merito il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio per la concomitanza di altri impegni professionali.

Il Collegio lo accordava la prima volta, ma non la seconda anche perché gli impegni addotti dal legale riguardavano udienze sicuramente maturate successivamente alla prima udienza rinviata per cui sarebbe stato necessario chiedere ad altri giudici il rinvio per poter partecipare all’udienza davanti al TAR.

Inoltre, essendo rimasto il Comune di Sondrio contumace e non avendo ritenuto il legale di depositare una successiva memoria rispetto al ricorso del 2007 quanto meno per aggiornare di eventuali ulteriori accadimenti, il Collegio non ha apprezzato quale potesse essere l’ulteriore apporto che la partecipazione all’udienza del difensore avrebbe potuto addurre.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata è motivata sulla base dei suggerimenti contenuti nella prima relazione della ASL quando ancora non era stata cambiata la canna fumaria.

Ritiene il Collegio che prima di imporre una prescrizione atipica non prevista da alcuna norma di legge avrebbe dovuto far verificare se l’accorgimento adottato aveva risolto i problemi che avevano determinato l’intervento della ASL.

Nessun approfondimento istruttorio è stato eseguito e nonostante il provvedimento non sia stato sospeso nei successivi quattro anni non si è pretesa l’esecuzione dell’ordinanza magari con un’esecuzione in danno.

Infatti a seguito di ordinanza istruttoria assunta all’udienza del 24.5.2011, il Comune si limitava a riferire che era stata innalzata la canna fumaria e che non risultavano effettuati altri interventi previsti dall’ordinanza senza dare atto di ulteriori iniziative assunte a causa dell’inottemperanza.

Una condotta siffatta è indice dell’adozione di un provvedimento più per tacitare le lamentele di cittadini elettori che non per l’accertamento di comprovate ragioni tecniche; inoltre l’inerzia successiva è indice che le lamentele dei condomini probabilmente sono venute meno.

Il provvedimento merita di essere annullato perchè assunto all’esito di un’istruttoria superficiale che non aveva verificato la reale necessità di inserire i filtri nella canna fumaria.

Il Comune verificherà se attualmente la misura si appalesi realmente necessaria dopo adeguata istruttoria tecnica e solo in tal caso potrà legittimamente adottare un nuovo provvedimento impositivo di oneri per il ricorrente.

Stante la particolarità della vicenda e la condotta del Comune che comunque con la sua inerzia non ha cagionato danni al ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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