Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Equitalia Pragma s.p.a. Gruppo Equitalia depositava, in data 2 dicembre 2008, ricorso per insinuazione tardiva di crediti tributari nel passivo del fallimento Puntoisvea Ceramica Arredobagno s.r.l. ammontanti a complessivi Euro 100.726,36 (di cui 55.817,30 in via privilegiata e 44.909,06 in via chirografaria);

2. Il giudice delegato dichiarava inammissibile il ricorso perchè depositato oltre i termini di cui alla L. Fall., art. 101. 3. Proponeva opposizione la s.p.a Equitalia Pragma rilevando che il ritardo nella domanda era dipeso da circostanze di fatto non imputabili nè al creditore procedente nè alla società di riscossione e consistenti nella formazione e esecutività del ruolo in data 19 agosto 2008 (con consegna all’Agente della riscossione il 25 settembre 2008 e notifica da parte di questi della cartella di pagamento il 18 novembre 2008).

4. Il Tribunale di Lanciano respingeva il ricorso.

5. Ricorre per cassazione Equitalia deducendo nullità del decreto L. Fall., ex art. 99 e violazione della L. Fall., art. 101, comma 4. 6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

7. Il ricorso è inammissibile non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta.

8. Va rilevato in ogni caso che la giurisprudenza di legittimità ha ancora di recente (Cass. civ. sezione 6 – 1 n. 12019 del 31 maggio 2011 e n. 20910 dell’11 ottobre 2011; cfr. in precedenza Cass. Sezione lavoro n. 5063 del 26 febbraio 2008) ribadito che, ai fini della presentazione della istanza di ammissione al passivo è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale; l’Amministrazione finanziaria può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96, con riserva di produzione dei documenti.

Nella specie il ruolo è stato consegnato il 25 settembre 2008 e cioè entro l’anno per la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo.

9. Nessuna statuizione deve essere emessa quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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