Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno sez. di Eboli, con sentenza del 08.07.2003, dichiarava:

D.B. colpevole dei reati previsti dalla L. 22 novembre 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. b) e c) come modif. D.Lgs. n. 685 del 1994 e dall’art. 648 c.p., relativi alla messa in commercio ed alla ricettazione di una serie di CD, e lo condannava alla pena indicata in sentenza.

In sede dei gravame la Corte di appello di Salerno, dichiarava la prescrizione del reato L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter e, riduceva di conseguenza la pena per il residuo reato ex art. 648 c.p.;

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).

1)- nullità dell’intero giudizio di appello per omessa notifica al prevenuto dell’estratto contumaciale;

2)- nullità della decisione per insussistenza del reato di ricettazione atteso che la condotta contestata integrava solo l’illecito amministrativo L. n. 248 del 2000, ex art. 16.

Motivi della decisione

Il motivo sull’insussistenza del reato di ricettazione è fondato, atteso che la Giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l’illecito amministrativo di cui alla L. 18 agosto 2000, n. 248, art 16, che, in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.

(Cassazione penale, sez. un., 20 dicembre 2005, n. 47164).

Nella specie il fatto contestato al ricorrente risale al 08.07.2000 sicchè, risultando ampiamente antecedente all’entrata in vigore della novella del 2003, non può ritenersi al carico del medesimo il reato di ricettazione, come già osservato dalla Corte di appello e non può nemmeno ritenersi sussistente il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, lett. b) e c) come modif D.Lgs. n. 685 del 1994 – come erroneamente deciso dalla Corte territoriale – in quanto il fatto integra solo l’illecito amministrativo, come sopra specificato.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La presente è assorbente degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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