T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per l’esistenza di una condanna per reato ostativo, oltre che di ulteriori denunce e per la mancanza dell’attualità di un rapporto di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso si denuncia la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale trattandosi di un soggiornante di lungo periodo vista la durata della sua permanenza in Italia.

Inoltre segnala una carenza istruttoria circa le denunce pendenti e la circostanza che dal dicembre 2009 il ricorrente non sarebbe privo di lavoro avendo iniziato a lavorare in proprio come muratore anzichè in qualità di dipendente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non può essere effettuata un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale poiché per essere considerato soggiornante di lungo periodo non è sufficiente essere presente in Italia da molti anni ma occorre aver ottenuto un permesso a tale titolo che sia la garanzia che tutti i requisiti per ottenere tale status siano stati considerati dall’amministrazione.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *