T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 25 giugno 2007 e depositato il 26 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo, richiesto dalla stessa in data 15 dicembre 2006, del rilascio del permesso di transito nelle corsie preferenziali adottato il 20 aprile 2007 dal Direttore Centrale della Direzione Mobilità, Trasporti, Ambiente, Ufficio Gestione Zone a traffico limitate del Comune di Milano, protocollato in data 11 maggio 2007, n. PG 436161/2007.

Avverso il predetto provvedimento viene dedotta la censura di eccesso di potere per illogicità della motivazione.

Il provvedimento impugnato, nel negare il rilascio del permesso di transito nelle corsie preferenziali, sarebbe affetto da un difetto di motivazione e da una erronea valutazione di fatto, atteso che la ricorrente sarebbe stata in possesso di tutti i requisiti per ottenere il rinnovo, non essendo mutata la situazione di partenza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1092/2007 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive pretese. Il Comune di Milano ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, giacché la ricorrente, in esito al riesame disposto in sede cautelare, avrebbe ottenuto costantemente il rinnovo del permesso di transito nelle corsie preferenziali. La ricorrente invece si è opposta ad una pronuncia di improcedibilità, atteso il suo interesse alla definizione del merito della controversia.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle pareti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

1.1. Come emerge dalla documentazione depositata in data 8 settembre 2011 dall’Amministrazione, alla ricorrente, a partire dall’anno 2007 e fino al 31 gennaio 2012, è stato rilasciato il rinnovo del permesso di transito nelle corsie preferenziali.

Ciò ha certamente soddisfatto la pretesa della stessa società ricorrente, a nulla rilevando che si tratti di rinnovo o di rilascio, visto che in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa regolamentare vigente il permesso deve comunque essere accordato (e ciò è avvenuto in tutti questi anni). Naturalmente in mancanza delle condizioni richieste dalla normativa, anche a seguito di modifica della stessa, non si potrà pretendere nessun rilascio o rinnovo, se non ottenendo la previa rimozione dell’atto che dispone in modo difforme rispetto al passato.

2. In relazione all’esito della controversia, anche con riferimento alla fase cautelare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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