Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

IL Tribunale di Siracusa, con sentenza del 10.03.03, dichiarava:

M.D. responsabile dei reati di rapina aggravata ex art. 628 c.p., commi 1 e 3 e lesioni personali ex art. 110 e art. 61 c.p., n. 2 e art. 582 c.p., commessi in (OMISSIS), e, previo il riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena indicata in sentenza.

Avverso tale decisione proponevano gravame sia il Procuratore Generale, che chiedeva escludersi le attenuanti generiche, e sia l’imputato che chiedeva eliminarsi le aggravanti di cui all’art. 628 c.p., comma 3;

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 01.02.2010, in accoglimento parziale delle impugnazioni, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni ascritto al capo b) perchè estinto per prescrizione ed, escluse le attenuanti generiche già concesse in primo grado, ridetermimava la pena per il reato di rapina ascritto al capo a) comminando quella definitiva di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.032 di multa; confermava nel resto la decisione.

Ricorre per cassazione l’imputato,:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) d) e).

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata:

1)-perchè redatta amano con grafia illeggibile, in violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3;

2)-perchè la motivazione sarebbe omessa relativamente alle attenuanti generiche, escluse senza adeguata motivazione;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il primo motivo si fonda sulla pretesa nullità della sentenza per illeggibilità della motivazione, interamente scritta a mano, ma il motivo non coglie nel segno atteso che, per giurisprudenza costante, la sentenza scritta a mano dall’estensore è nulla, per carenza assoluta di motivazione, solo ove la grafia risulta assolutamente incomprensibile, mentre deve escludersi ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. (Cassazione penale, sez. 4 08/03/2005, n. 15396).

Nella specie è agevole rilevare che la grafia dell’estensore, lungi dal rendere difficoltosa la lettura, consente la piena comprensione di ogni parte della sentenza, con chiara esplicitazione:

-sia delle ragioni per le quali sono stati respinti i motivi di gravame dell’imputato (la motivazione sottolinea che l’aggravante dell’uso dell’arma era provata sulla scorta delle dichiarazioni della parte offesa) e:

-sia dei motivi per i quali è stato accolto il gravame del PG riguardo alle attenuanti generiche (la motivazione nega le attenuanti:

-per la gravità del fatto e:

-per la personalità negativa dell’imputato, evidenziata dai precedenti penali).

Risultano pertanto infondati entrambi i motivi di ricorso, essendo la sentenza pienamente leggibile e adeguatamente motivata in relazione al diniego delle attenuanti generiche, per le quali è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale, sez. 4 04 luglio 2006. n. 32290).

In sede di discussione il Difensore ha dedotto di avere depositato una memoria difensiva che, tuttavia, non è stata rinvenuta in atti;

tuttavia anche volendo considerare i motivi nuovi dedotti oralmente in sede di discussione, con i quali si lamenta la incongruità della decisione nella parte in cui ha negato le attenuanti generiche trascurando, però, di valutare il comportamento collaborativo dell’imputato, occorre richiamare i principi sopra menzionati per evidenziare la congruità della sentenza impugnata laddove ha indicato gli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti ai fini della valutazione delle attenuanti generiche, cosi da risultare incensurabile in questa sede.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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