T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso la società S., seconda classificata, impugna gli atti indicati in epigrafe, relativi all’aggiudicazione alla controinteressata della procedura di appalto indetta dal comune di Lodi per l’installazione e messa in funzione di sistemi integrati di videosorveglianza territoriale nel territorio comunale.

A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione della lex specialis di gara in relazione all’obbligo di esclusione delle offerte che comportassero la scalabilità con modifica dell’architettura di rete, l’errata applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del principio di par condicio fra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Si sono costituite l’amministrazione intimata e la società controinteressata, che hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito, controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Con ordinanza n. 570/11 del 30 marzo 2011 la sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La ricorrente assume, sostanzialmente, che la commissione di gara abbia operato illegittimamente, omettendo di escludere l’offerta della controinteressata nonostante la stessa fosse palesemente in contrasto con la lex specialis di gara ed in particolare con le prescrizioni dell’art. 5.4.1 del capitolato speciale, che prevedeva l’esclusione delle offerte che comportassero la scalabilità con modifica dell’architettura di rete; parimenti illegittimamente D. sarebbe stata invitata a fornire chiarimenti in seguito ai quali la comissione avrebbe, poi, operato la correzione dei valori indicati nell’offerta tecnica della stessa, permettendo così di dichiararla aggiudicataria, in violazione del principio della par condicio fra i concorrenti.

Il comune di Lodi e la controinteressata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – in quanto la commissione avrebbe operato le rettifiche anche per la ricorrente, che, di conseguenza, non avrebbe interesse a dolersene ed in relazione alla palese inferiorità dell’offerta tecnica della ricorrente, anche con riferimento ad elementi non contestati – oltre che per l’insindacabilità delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, contestano gli assunti della ricorrente, atteso che la commissione, nella piena legittimità, si sarebbe limitata a rettificare le griglie di valutazione compilate dalle concorrenti (peraltro anche quella della ricorrente) predisposte al fine di favorire il confronto omogeneo fra le offerte – allegato C del capitolato di appalto – sulla base dei dati contenuti nell’offerta tecnica delle stesse – ed in particolare nella relazione tecnica, allegato B del capitolato – senza aggiungere nulla a quanto già contenuto nelle medesime, al solo fine di uniformità nella compilazione, per permettere la valutazione e corretta comparazione fra le offerte.

Dall’esame della documentazione versata in atti il collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, non avendo la commissione proceduto alla modifica dell’offerta tecnica della controinteressata, ma essendosi limitata a rettificare i valori contenuti nella griglia di valutazione dell’offerta medesima in seguito ai chiarimenti ricevuti, adottando, peraltro, tale modus operandi anche nei confronti dell’offerta della ricorrente.

Innanzitutto è opportuno premettere che, come correttamente rilevato dalle controparti, la commissione ha rettificato entrambe le griglie di valutazione, sia quella compilata dalla ricorrente che quella compilata dalla controinteressata, sulla base delle risposte ricevute alle note di chiarimenti inviate ad entrambe le concorrenti ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, allo scopo di rendere entrambe le offerte passibili di valutazione in ragione di alcune difformità in precedenza rilevate nelle stesse in relazione a specifici aspetti tecnici, che, pur contenuti nelle offerte tecniche, erano stati indicati con parametri diversi rispetto a quelli contemplati dalla lex specialis di gara e che, dunque, se non corretti, non avrebbero permesso una valutazione omogenea di tutte le offerte.

Come si ricava dall’esame delle richieste di chiarimenti e dai relativi riscontri, quindi, nulla è stato aggiunto dalla commissione, che si è limitata ad estrapolare dalle medesime offerte tecniche delle concorrenti dati già contenuti nelle stesse, ai fini della succitata uniformità di giudizio.

Dal risultato di tali correzioni, peraltro, la ricorrente è stata svantaggiata, avendo operato la commissione di gara un’interpretazione più restrittiva della lex specialis di gara, ma, nonostante questo, l’offerta tecnica della stessa è risultata nettamente superiore a quella della ricorrente, come si ricava facilmente dalla lettura del verbale della seduta di gara del 12 gennaio 2011, alla cui motivazione il collegio rinvia integralmente. E la commissione ha rilevato tale superiorità soprattutto in ordine all’architettura di rete proposta, che, nonostante l’utilizzazione della fibra ottica in percentuale minore rispetto a quella delle altre concorrenti, risultava in comparazione alle stesse molto più efficace in relazione alla banda minima garantita. Tale valutazione è stata condotta sulla base dell’approfondito esame delle offerte tecniche, composte in base al capitolato e a ben sei allegati dello stesso, nell’ambito del potere squisitamente discrezionale che connota i procedimenti di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del raffronto fra le offerte delle concorrenti, tutte connaturate da una particolare tecnicità, valutazione discrezionale che il collegio non ritiene viziata da profili di illogicità od erroneità, neppure in base agli argomenti addotti dalla ricorrente, non idonei ad inficiare il succitato giudizio, che, dunque, risulta insindacabile.

Del tutto fuorviante pare, inoltre, l’assunta illegittimità dell’operato della commissione, dedotta con il primo motivo di diritto, che, in violazione della clausola prevista a pena di esclusione dal punto 5.4.1. del capitolato, avrebbe ammesso l’offerta della controinteressata nonostante la stessa comportasse la scalabilità con modifica dell’architettura di rete. Dall’esame degli atti di gara si evince, infatti, che la scalabilità cui si riferisce la ricorrente e che ha formato oggetto delle richieste di chiarimenti da parte della commissione non è quella contemplata al punto 5.4.1.1 del capitolato, concernente il software di gestione, che obbligatoriamente ed a pena di esclusione doveva permettere la flessibilità del sistema senza modifiche dello stesso, ma è quella che riguarda l’architettura di rete, contemplata al punto 4.2 del capitolato, che, quale requisito preferenziale e non obbligatorio, poteva permettere l’aumento del numero delle telecamere ad architettura di rete invariata.

Si ritiene, in conclusione, che la commissione di gara abbia operato nel rispetto del principio di trasparenza, anche in considerazione della particolare complessità degli aspetti tecnici delle offerte, che richiedevano le necessarie chiarificazioni da parte di entrambi i concorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti, che liquida in euro 3000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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