Cassazione civile anno 2005 n. 1226 Sanzioni Accertamento, opposizione e contestazione

CIRCOLAZIONE STRADALE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7 giugno 1999 X X conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il locale Comune proponendo opposizione contro il verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 157, co. 6, cod. strad., con contestuale irrogazione del la relativa sanzione amministrativa, per aver lasciato in data 30 gennaio 1999 la propria autovettura in sosta senza l’esposizione del prescritto titolo di pagamento. Adduceva a sostegno della proposta opposizione una serie di rilievi e, in particolare, sosteneva di aver esposto il titolo di pagamento in maniera perfettamente visibile all’interno dell’autovettura in sosta negando radicalmente la commissione della trasgressione accertata a suo carico.
Costituitosi in giudizio, il Comune contestava le ragioni addotte dalla opponente e, con riferimento alla regolarità del verbale di accertamento, eccepiva l’incontestabilità della sottoscrizione del l’accertatore, sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema meccanizzato.
Con sentenza del 2 giugno 2000 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, rigettava l’opposizione affermano – con riferimento alla mancata produzione del verbale di accertamento dell’infrazione – che la violazione contestata consisteva proprio nella fattispecie astratta della mancata esposizione del titolo di pagamento per la sosta e che la doglianza esposta dalla opponente in memoria introduceva un tardivo motivo di opposizione che non poteva esser preso in esame.
Contro la sentenza ricorre X X con un unico motivo illustrato da memoria.
Non ha presentato difese il Comune di Roma.

Motivi della decisione
La opponente, con l’unico articolato motivo di ricorso, denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 669 e dell’art. 383, co. 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene, tra l’altro, che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato motivo nuovo di opposizione, come tale inammissibile, la contestazione formulata nelle note depositate all’udienza del 3 dicembre 1999, il cui contenuto, non indicato specificamente in motivazione, consisteva nel rilievo che il Comune non aveva ottemperato all’ordine di deposito del verbale di accertamento originario, unico documento che avrebbe consentito di fornire la prova concreta della asseX regolare esposizione della ricevuta di pagamento per la sosta dell’autovettura di sua proprietà, tempestivamente indicata tra i motivi di opposizione.
La doglianza, che meX esame priori rispetto agli ulteriori profili di censura articolari dalla ricorrente, non può trovare accoglimento.
Premesso che la mancata produzione dei documenti da parte dell’Amministrazione nel termine di legge dieci giorni prima dell’udienza di comparizione non implica alcuna decadenza in difetto di espressa previsione della sua perentorietà, e che il verbale di accertamento redatto dal dipendente della società di gestione del parcheggio automobilistico comunale – che esercita compiti di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta ed è titolare del potere di contestazione dell’infrazione e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento che è assistito dalla pubblica fede sino a querela di falso – e ribadito che incombe al l’opponente la prova della regolare esposizione del la ricevuta di pagamento (Cass. 4 aprile 2001, n. 49321; 20 dicembre 2002, n. 18150), va considerato che nel caso di contestazione non immediata della violazione al codice della strada l’art. 385 del regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce al terzo comma che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane a gli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando e che allorquando – come nella specie – il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.
Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di essi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso nell’ambito della quale potrà dimostrarsi, con qualsiasi mezzo di prova, che al momento della verbalizzazione il titolo di pagamento si trovava ben esposto autoveicolo in sosta.
Dovendo escludersi nel casi di originaria redazione meccanizzata del verbale la necessità del deposito dell’originale o di una copia autenticata per l’esercizio del diritto di difesa dell’opponente, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio dell’intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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