Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Brescia, con decisione del 07.07.2010, confermava la sentenza di condanna emessa in data 05.06.09 dal Gup presso il Tribunale della stessa città, a carico di: V. A. per i reati di truffa e falso (art. 81 cpv e art. 640 c.p., comma 2, artt. 477 e 482 c.p.) in danno della direzione della Casa circondariale di Brescia che, in più occasione, veniva tratta in. inganna attraverso la produzione di certificati medici falsificati con indebita percezione di emolumenti per l’imputato;

Ricorre per cassazione il V., deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 62 bis e 81 c.p. in relazione all’art 133 c.p.;

1)-la sentenza sarebbe erronea per avere applicato l’aumento per la continuazione in maniera eccessiva, giungendo quasi a raddoppiare la pena base, senza tenere nel debito conto lo stato di incensuratezza dell’imputato, circostanza che avrebbe dovuto imporre un aumento nella misura minima;

2)-le attenuanti generiche erano state negate con la motivazione che la condotta criminosa era continuata nel tempo, illogicamente trascurando la circostanza che tale dato temporale era già valutato con l’applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.;

-la Corte aveva trascurato di considerare che l’applicazione delle attenuanti generiche era imposta dallo stato di incensuratezza;

CHIEDI l’annullamento della sentenza impugnata.

I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono totalmente infondati, atteso che la sentenza impugnata ha fatto usci dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo all’aumento della pena base, ex art. 81 cpv c.p., si è richiamata la gravità del fatto e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla reiterazione degli episodi delittuosi;

al riguardo la Corte territoriale ha sottolineato che la reiterazione costituiva la manifestazione di una proclività alla violazione di norme, circostanza aggravata dalla negativa personalità dell’imputato – che non si è presentato in dibattimento a rendere spiegazioni sulla sua condotta e – che non ha manifestato segni di resipiscenza (pag. 4 motivaz.).

Si tratta di una motivazione congrua, che ha preso in considerazione gli aspetti ritenuti rilevanti dell’art. 133 c.p.;

in proposito va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie, ove le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale sono assorbenti anche della dedotta circostanza dell’assenza di precedenti penali, per altro bilanciata in senso negativo dal richiamo che la Corte di appello compie riguardo alla pendenza di un procedimento penale a carico dello sesso imputato per altre gravi imputazioni.

L’onere motivazionale per il giudice d’appello risulta così pienamente assolto, atteso che il medesimo giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4^ 04 luglio 2006, n. 32290).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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