T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la società ricorrente, che esercita l’attività di commercio all’ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi, oltre che di recupero e di smaltimento rifiuti, impugna il provvedimento dell’8 febbraio 2010, con il quale il comune di Cologno Monzese, previo parere negativo del Settore Edilizia Privata e del Parco Media Valle del Lambro – atti del pari oggetto di impugnazione – ha negato alla stessa l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato per ragioni concernenti la disciplina urbanistica dell’area interessata dall’intervento.

A sostegno del proprio ricorso, l’interessata deduce la violazione delle garanzie procedimentali, atteso che il diniego conterrebbe ulteriori motivazioni rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto, in particolare in relazione alle prescrizioni dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005, che vieterebbe la realizzazione di nuove costruzioni nelle zone del Parco Media Valle del Lambro. Nel merito, sostanzialmente contesta le motivazioni del diniego assumendo che la costruzione dell’impianto non rientrerebbe fra le opere vietate per le seguenti ragioni:

a): l’impianto non risulterebbe ricompreso fra le opere espressamente elencate come vietate nel regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 a tutela del fiume Lambro;

b): vi sarebbe stato difetto di istruttoria e di motivazione perché il provvedimento non conterrebbe alcuna specificazione del perché l’impianto non potrebbe essere realizzato nella zona; i vincoli all’edificabilità risulterebbero, infatti, affermati solo apoditticamente;

c): l’impianto non potrebbe essere ricompreso fra le opere vietate ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005 perché non si tratterebbe di nuova costruzione, ma di pertinenza di un unico impianto già esistente, peraltro di dimensioni modeste, che non arrecherebbe ripercussioni sull’assetto del territorio esistente.

In ogni caso, la realizzazione dell’impianto sarebbe stata già assentita favorevolmente dai Vigili del Fuoco e dall’Arpa;

d): il Parco Media Valle del Lambro sarebbe incompetente nell’espressione del parere per interventi ricadenti in ambito comunale.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, controdeducendo alle specifiche doglianze.

All’udienza del 5 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

In relazione alla prima censura, concernente la violazione delle garanzie procedimentali in considerazione delle ulteriori motivazioni contenute nel diniego rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto, deve rilevarsi che, al contrario, nel preavviso già si faceva riferimento alla sola possibilità di interventi di mantenimento dell’esistente e, dunque, all’impossibilità di realizzare nuove opere, come il distributore di carburanti, nella zona tutelata in ragione delle particolari caratteristiche di rilevanza ambientale. L’espressa citazione nel provvedimento conclusivo dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005 costituisce, dunque, una mera specificazione di quanto già contenuto nel preavviso di rigetto.

Quanto alle censure di merito, deve osservarsi, quale rilievo assorbente di tutte le doglianze dedotte, che – come esattamente rilevato nei pareri del Settore Edilizia Privata e del Parco Media Valle del Lambro e ribadito nel contenuto provvedimentale del provvedimento impugnato – l’area sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto è azzonata come F2 – residenziale attrezzature di interesse generale – destinata, dunque, alle sole attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse generale ed in particolare alle attrezzature di interesse generale per l’istruzione, i servizi di interesse comune, il verde ambientale ed attrezzato, i parchi, gli impianti e le attrezzature per lo sport, la ricreazione, lo spettacolo ed i parcheggi. Inoltre, l’area ricade nella fascia di vincolo specifico del fiume Lambro, regolata dall’art. 5 delle NTA e ricompresa in classe R3 – zonizzazione di rischio idraulico, oltre che all’interno del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, nell’ambito del quale sono ammessi solo gli interventi di mantenimento dell’esistente, finalizzati alla tutela e fruizione dei caratteri paesisticoambientali presenti (ai sensi dell’art. 15 delle NTA).

Di conseguenza, in tale zona non sono ammissibili nuovi impianti ad uso privato, quale è la pompa di benzina in questione, perché in contrasto con l’azzonamento del PRG, a nulla rilevando la qualifica pertinenziale della stessa a servizio del preesistente stabilimento della società.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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