Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42035

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di assise di appello di Palermo, con decisione del 19.04.2010, confermava la sentenza emessa in data 18.09.2009 dalla Corte di Assise della stessa città che aveva condannato:

D.G. per i reati di omicidio di più persone, contestati ai capi A) B) F) H) e tentato omicidio contestato al capo G), fatti commessi dal (OMISSIS), unificati con il vincolo della continuazione, e previa concessione della diminuente speciale di cui AL D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo condannava alla pena di anni 16 di reclusione oltre pene accessorie;

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1) Il ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 81 c.p. nella parte in cui ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo con quelli di cui alla sentenza di condanna nel processo cosiddetto "(OMISSIS)" passata in cosa giudicata;

– il ricorrente censura la decisione per avere motivato in maniera erronea sul presupposto che la mancata allegazione della sentenza nella sua forma integrale fosse preclusiva all’esame della richiesta di applicazione della continuazione senza considerare che la sentenza in oggetto poteva essere acquisita di ufficio e che, in ogni caso, il legame esistente tra tutti delitti emergeva in maniera evidente già dalla lettura dell’estratto depositato, recante i capi di imputazione;

– dalla comparazione tra la documentazione prodotta sia pure solo per estratto e quella relativa al presente processo emergeva evidente, a parere del ricorrente, che tutti i delitti erano stati commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso, derivante dall’adesione dell’imputato al medesimo sodalizio criminale, sicchè era chiaro che la commissione di tutti gli omicidi in oggetto rappresentava l’attuazione del programma dell’associazione, finalizzata all’attuazione di una pluralità indefinita di delitti, tanto più che i singoli episodi erano coevi ed omogenei tra loro.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il motivo proposto risulta totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.

Questa sezione si è già espressa sulla questione affermando il principio per il quale l’imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. (Cassazione penale, sez. 2 18/11/2010, n. 3592 in senso conforme: Cass. pen. n. 12789 del 2010).

Va ricordato, infatti, che la disposizione dell’art. 186 disp. att. c.p.p., secondo cui le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 c.p.p., comma 1 sono acquisite d’ufficio, non è applicabile al giudizio di cognizione ove all’onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che, lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del proceduto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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