T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3283

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la società ricorrente, proprietaria di una tenuta di notevoli dimensioni nella provincia di Siena, impugna il decreto del Dirigente generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 156709 del 2 luglio 2007, con il quale è stato confermato il contenuto del precedente decreto del 23 novembre 2005 di revoca dell’agevolazione di euro 131.355,65 concessa per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo, salvo che nella rettifica del dispositivo, avendo stabilito il nuovo decreto che sulla somma da recuperare si debbano applicare solo gli interessi e non anche la rivalutazione monetaria.

Tale decreto di revoca del 2005 era stato emesso in considerazione della data di avvio del programma di investimento, che sarebbe stata riconosciuta come antecedente al giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione – in violazione, dunque, delle prescrizioni di riferimento – sulla base dell’esame dell’acconto di una fattura ricompresa fra la documentazione esaminata.

Il decreto di revoca del 2005 era stato oggetto di giudizio instaurato presso questo Tribunale, che, con sentenza n. 2837 del 23 novembre 2006, aveva accolto il ricorso, ritenendo che "dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti per riferire la soprarichiamata fattura n. 12/01 al progetto per il quale il finanziamento è stato concesso, poiché della sua esistenza si trova solo un riferimento nella successiva fattura n. 18 del 18.5.2001 da cui non emerge la causale della prima…ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato non appare assistito da congrua motivazione in riferimento alle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, e che quindi il ricorso in esame debba essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione".

Tale sentenza è passata in giudicato, essendo stato dichiarato perento l’appello che era stato proposto dal Ministero avverso la decisione medesima.

Con il ricorso all’esame, riprendendo, sostanzialmente, le motivazioni contenute negli atti difensivi del precedente giudizio, l’interessata deduce anche un’asserita elusione del giudicato, chiedendo la nullità del provvedimento impugnato ed, in subordine, l’annullamento del medesimo per difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alle osservazioni contenute nelle proprie memorie difensive.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, controdeducendo alle specifiche doglianze e facendo riferimento, sostanzialmente, all’idoneità dell’istruttoria esperita dall’amministrazione.

Con ordinanza n. 1658/07 del 6 novembre 2007 la sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza del 5 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve premettersi che, al momento dell’emissione del decreto oggetto della presente impugnativa, la sentenza del TAR Lombardia n. 2837 del 23 novembre 2006 non era ancora passata in giudicato, essendo stata appellata dal Ministero.

Solo successivamente, infatti, il ricorso in appello è caduto in perenzione.

Non si ravvisano, pertanto, gli estremi per la dichiarazione della nullità del decreto impugnato per violazione del giudicato.

Il collegio ritiene, peraltro, che il ricorso sia fondato per le dedotte censure di carenza di istruttoria e di motivazione.

La revoca del finanziamento si basa esclusivamente sull’esistenza di una fattura di acconto di lire 60.000 di un progettista, la cui data (7 marzo 2001) era antecedente a quella di presentazione della domanda di finanziamento (27 aprile 2001) e, pertanto, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa di riferimento che, in linea con gli orientamenti comunitari in materia, prevede l’ammissione alle agevolazioni dei soli programmi avviati a realizzazione successivamente alla presentazione della domanda.

Nonostante la ricorrente, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avesse prodotto memoria difensiva nella quale rappresentava che la fattura di acconto summenzionata, non contenente alcun riferimento alla tipologia delle opere realizzate, non si riferiva ai lavori oggetto del finanziamento ma ad altri lavori commissionati allo stesso progettista, essendo la propria tenuta di grande dimensione ed avendo la stessa realizzato in loco diverse strutture alberghiere oltre a quella oggetto del finanziamento, dalla motivazione del provvedimento impugnato non si evincono le ragioni per le quali tali argomentazioni non siano state sufficienti a mutare il convincimento dell’amministrazione.

Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni difensive espresse dalla società, l’amministrazione, a fronte di tali esternazioni, avrebbe dovuto spiegare il perché le stesse non fossero idonee a sovvertire le determinazioni ministeriali, apportando elementi a supporto delle proprie affermazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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