Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 16-11-2011, n. 42093 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano avverso la sentenza emessa in data 25.11.2010 dal G.U.P. del Tribunale medesimo, che dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di M.M. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere falsamente attestato, nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata in data 16.7.2008 nell’ambito del Proc. Penale n. 1155/2008 RGNR n. 604/08 RG GIP, di non aver percepito alcun reddito per gli anni 2006 e 2007 e di non avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi, e che la sorella M.M. era priva di reddito, laddove gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avevano evidenziato che egli aveva presentato dichiarazione mod. 770 semplificato per l’anno 2006 percependo redditi per Euro 361,00 e che M.M. aveva percepito propri redditi per Euro 983,00 per l’anno di imposta 2006 ed Euro 1.002,00 per l’anno di imposta 2007. Con l’aggravante di aver conseguito, perfezionando la descritta condotta di falso, l’ottenimento dell’ammissione al patrocinio in relazione al predetto procedimento penale.

Il G.U.P. riteneva l’assenza di dolo dell’imputato, rilevando che nella suddetta istanza l’imputato aveva dichiarato che sua madre, unica componente della famiglia a percepire redditi aveva un reddito annuo fisso derivante da pensione pari ad Euro 8.840,00, mentre dalle indagini della G.d.F. il reddito materno risultava inferiore ovvero pari a circa ad Euro 5.400,00, sicchè la somma dei redditi effettivamente percepiti dal nucleo familiare era, secondo gli accertamenti della G.d.F,, inferiore a quanto dichiarato dal M., a nulla valendo la mancata inclusione di redditi propri e della di lui sorella che, sommati a quelli materni, non raggiungevano l’importo di Euro 8.840,00 dichiarati in istanza.

La ricorrente Parte pubblica si duole della violazione di legge e del vizio motivazionale, osservando che l’istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio presentata dal M. conteneva un’esplicita dichiarazione che attestava la completa assenza di redditi propri percepiti dall’istante negli anni 2006 e 2007 e che non aveva presentato alcuna dichiarazione negli anni suindicati, ma entrambe le dichiarazioni erano da ritenersi false essendo emersa la presenza positiva sia di redditi percepiti dall’imputato sia le dichiarazioni da lui presentate.

Inoltre il M. aveva dichiarato nella medesima istanza redditi risultati difformi dal reale in relazione ai propri familiari T.M. (madre) e M.M. (sorella), completamente travisati e pretermessi dal Giudice.

Infine il Giudice a quo aveva completamente trascurato di rilevare e valutare la circostanza (menzionata, invece, nell’imputazione) relativa all’avvenuta percezione di redditi da parte di M. M., che l’imputato aveva dichiarato in istanza essere "priva di reddito", mentre le indagini avevano accertato che aveva percepito redditi pur modesti, sia nel 2006 sia nel 2007.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dal tenore stesso dell’imputazione emerge chiaramente l’integrazione del reato ascritto all’imputato e la totale inconsistenza della motivazione addotta dal G.U.P. per proscioglierlo, per giunta in piena violazione del dettato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.

Invero, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata dal ricorrente "integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio" (Cass. pen. Sez. Un. n. 6591 del 27.11.2008, Rv. 242152).

Non può dunque ritenersi, come un superato orientamento giurisprudenziale sosteneva, che le dichiarazioni che non riflettano elementi essenziali ai fini della valutazione dell’autorità giudiziaria siano estranee all’offesa tipizzata dal legislatore e costituiscano un’ipotesi di falso inutile, come tale non punibile.

Inoltre, il reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ( art. 483 c.p.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicchè il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante.

Consegue anche che il dolo del delitto in questione, essendo anch’esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui l’imputato aveva espressamente dichiarato, secondo quanto incontestatamente riportato in ricorso, che "sussistono tutte le condizioni di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 3, per non aver avuto alcun reddito negli anni 2006 e 2007, e di non aver presentato alcuna dichiarazione".

L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Rossano per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rossano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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