Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 16-11-2011, n. 42086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di V.N. avverso la sentenza emessa in data 13.5.2010 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata che, all’esito del giudizio abbreviato, condannava il V. alla pena di Euro 670,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Deducono l’errata applicazione di norme giuridiche e della pena, evidenziando come il Giudice a quo avesse assunto a pena base quella di giorni dieci di arresto ed Euro 300,00 di ammenda con successiva sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, laddove l’ipotesi contravvenzionale contestata prevedeva solo la pena pecuniaria. Si dolgono, altresì, della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso sarebbe fondato ma, in ogni caso, in via preliminare ed assorbente, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), contestata al V..

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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