Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 16-11-2011, n. 42085 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.S. e C.L. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, che applicava ai predetti la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ciascuno per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (detenzione di cocaina per lo spaccio).

Deduce la mancanza di motivazione in relazione a C.L., con riferimento all’art. 129 c.p.p..

Si duole, altresì, della disposta confisca, nei confronti del S. e della C., delle somme di denaro in sequestro senza alcuna motivazione o risultanza della provenienza illecita delle somme in sequestro.

Motivi della decisione

I ricorsi sono parzialmente fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione. E palese l’estrema genericità delle doglianze esposte nell’interesse della C. che non esplicitano le concrete ragioni delle censure mosse. Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. pen. Sez.Un. 27.9.1995, n. 10372, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.:

nel caso in esame sono state persino indicate, specificamente, le fonti – atti di indagine, verbali di sequestro, verbali di analisi – da cui emergono gli elementi di prova a carico degl’imputati).

In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.

Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervento e ratificato accorso, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., senza precisare per queli specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

E’ fondata, invece la seconda censura, non risultando alcuna motivazione in ordine alla disposta confisca delle somme di denaro in sequestro.

Come è già affermato da questa Corte, "anche dopo la modifica dell’art. 445 c.p.p., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dell’art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicchè, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene" (Cass. Pen. Sez. 5, 24.1.2007 n. 8440, rv. 236623).

Invero, non risulta spesa nemmeno una parola di motivazione circa le ragioni per le quali sia stata disposta la confisca del denaro sequestrato non essendo per giunta spiegato, e tanto meno accertato, se detto denaro sia stato ritenuto il "prodotto" o "profitto" del reato di spaccio di stupefacenti ed in forza di quali motivi e dovendosi ritenere l’implicita confutazione, con la censura formulata al riguardo, dell’origine delittuosa della somma sequestrata.

Essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in questa sede di legittimità consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio sul punto al Tribunale di Milano.

I ricorsi devono essere, nel resto, integralmente rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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