Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-05-2012, n. 8198 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale di Trani V.C., operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione percepita per l’anno 2004.

Il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995, sosteneva che lo stesso trattamento doveva essere invece calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

L’adito Tribunale, nel regolare contraddittorio delle parti, rigettava la domanda.

Tale decisione, appellata da V., è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 4696 del 2009, che ha accolto la domanda dell’appellante. Contro la sentenza di appello ricorre l’INPS con un motivo. La parte intimata resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

2. In via preliminare i ricorsi, relativi alla stessa sentenza impugnata, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11,.

La censura consiste nell’avere incluso il giudice di appello nella retribuzione- da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione- anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, in quanto – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – ha effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso principale è fondato.

Al riguardo si ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 4993 del 2011, Cass. n, 202 del 2011, Cass. n. 19546 del 2007 ed altre decisioni conformi) che "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la nozione di retribuzione- definita dalla contrattazione collettiva convenzionale- non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", con la precisazione che " la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi va esclusa dal computo dell’indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. n. 318 del 1996, art. 3 (convertito dalla L. n. 402 del 1996), a norma della quale – agli effetti previdenziali – la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità a quanto definito negli accordi stessi, dovendo altresì escludersi ogni illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, non avendo detta voce natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti".

Va aggiunto che recentemente il significato della norma di cui al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 individuato dalla giurisprudenza richiamata, che questo Collegio condivide pienamente, è stato esplicitato anche dal legislatore, il quale – al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, (convertito dalla L. n. 11 del 2011)- ha specificato che "il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 3. Con il ricorso incidentale, proposto dal controricorrente, viene censurata la statuizione della sentenza impugnata relativa alla compensazione tra le parti delle spese per due terzi con condanna dell’INPS al pagamento del residuo terzo per i gradi di merito.

Il ricorso è infondato, avendo il giudice di appello fornito ragionevole spiegazione della pronuncia di compensazione con riferimento alla novità della questione e della complessità delle problematiche.

4. In conclusione, disatteso il ricorso incidentale, quello principale, alla stregua delle precedenti argomentazioni, merita di essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda iniziale relativa all’inclusione della voce denominata "quota di TFR" nella base di calcolo dell’indennità disoccupazione.

L’esito complessivo della lite e la sopravvenienza della disposizione di legge interpretativa consigliano l’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l’incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da V.C. ai fini dell’inserimento della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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