T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 2424 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 13 settembre 2011 e depositato il 23 settembre 2011, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, presentata il 12 giugno 2009 ed integrata – a seguito dell’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1/2009 – in data 16 febbraio 2011.

A sostegno dell’azione, parte ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, sotto diversi profili, violazione dei principi di celerità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo e di efficienza dell’azione amministrativa.

Secondo parte ricorrente, infatti, il 15 agosto 2011 sarebbe scaduto il termine all’uopo fissato dalla normativa (art. 12 del d. lgs. 387/2003) in 180 giorni dall’integrazione dell’istanza con la documentazione necessaria ai fini del rispetto di quanto previsto dal PEARS, con riferimento all’istanza della stessa presentata al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2001.

Nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione intimata, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha preliminarmente eccepita l’irritualità della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della questione, in ragione del mancato rispetto dei termini a difesa. Ciò premesso, senza accettare alcun contradditorio, l’Amministrazione ha incentrato la propria difesa sulla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, della completezza dell’istanza presentata, condizione necessaria per far decorrere il termine decadenziale entro cui provvedere.

La suddetta eccezione in rito non può, però, trovare accoglimento.

L’art. 87, c. 3 del c.p.a. prevede, infatti, che per la trattazione del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, debba essere fissata la prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate e, quindi, in linea di principio, decorsi 60 giorni dall’ultima notifica. Nel caso di specie, però, l’Avvocatura si è costituita il 28 settembre, quindi la prima camera di consiglio utile, tenuto conto dei termini dimezzati per il deposito di documenti e memorie, era quella successiva al 27 ottobre 2011. Ne risultano ampiamente rispettati i termini di legge.

Nel merito il ricorso va positivamente apprezzato.

Il principio invocato dall’Amministrazione trova applicazione nel solo caso di silenzio assenso e cioè quando il richiedente pretende che dal silenzio dell’amministrazione scaturisca l’effetto dell’accoglimento dell’istanza. In tale ipotesi appare indiscutibile la necessità, perché si possa far valere il formarsi del provvedimento tacito, che debba essere provata la completezza della domanda presentata.

Non altrettanto pare potersi sostenere nel caso di specie, in cui il silenzio è di natura non significativa. Il termine di 180 giorni entro cui l’Amministrazione è tenuta a provvedere rappresenta anche il termine entro cui l’Amministrazione deve procedere ad individuare eventuali domande incomplete e quindi inammissibili o necessitanti di integrazione.

Appare piuttosto intuitivo come, sussistendo un obbligo di valutare nel merito l’istanza entro un certo termine, ben prima della scadenza dello stesso l’Amministrazione sia obbligata a valutare la completezza dell’istanza, così da poter, in caso di esito positivo, eventualmente completare l’istruttoria entro il termine di legge. Anche un eventuale giudizio di inammissibilità della domanda, quindi, avrebbe dovuto essere espresso entro il termine di 180 giorni dalla proposizione della domanda stessa.

Ne discende la fondatezza dell’istanza volta ad ottenere l’annullamento dell’illegittimo silenzio serbato della pubblica amministrazione, in linea con i precedenti di questo Tribunale nei quali si è "Ritenuto di dover disattendere la prospettazione dell’Amministrazione circa l’onere di dimostrare in giudizio, da parte della società ricorrente, la completezza della documentazione richiesta per la procedibilità dell’istanza, atteso che tale adempimento spetta all’Amministrazione medesima, la quale in fase istruttoria può dichiarare l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta (Cfr. art. 14.4 del D.M. 10.9.2010 n. 47987 recante "linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti alternativi)" (così, tra le tante, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 11 novembre 2011, n. 2105).

Ne conseguente, ritenuto che la condotta dell’amministrazione procedente possa essere qualificata come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla società ricorrente.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale resistente di provvedere a concludere il procedimento di cui all’istanza avanzata dalla società ricorrente, con l’adozione di una determinazione espressa, entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il predetto Assessorato al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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