Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato respinto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra detto lavoratore da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidato a due motivi, illustrati da memoria;
Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso con il quale ha proposto anche impugnazione incidentale assistita da due censure, specificate da memoria;
i ricorsi vanno riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza. Considerato che:
il lavoratore è stato assunto con vari contratti a termine stipulati rispettivamente i primi due per i periodi 2.6.98/30.9.98 e 19.7.99/31.8.99 – ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ed il terzo – per il periodo 1.6.2000/30.9.2000- a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;
la Corte territoriale, premesso che il terzo dei suddetti contratti doveva considerasi illegittimo perchè intervenuto in epoca posteriore al 30 aprile 1998 – ossia oltre il limite fissato dalle parti per procedere possibilità di assunzioni a termine – e che i primi due contratti erano, invece, legittimi in quanto non doveva essere fornita dal datore di lavoro la prova dell’assenza per ferie e della connessa necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza delle ferie nel periodo estivo , ha ritenuto, risolto il rapporto per mutuo consenso in base al lasso di tempo trascorso dopo la conclusione di tale contratto, alla riscossione del TFR ed al reperimento di altra occupazione;
la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dal lavoratore ricorrente il quale contesta, con il primo motivo – deducendo violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, e art. 2697 c.c., l’affermata risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso e, con il secondo motivo – denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 26/11/94 e degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16/1/98 e del 18/1/2001 nonchè vizio di motivazione -, l’asserita legittimità dei contratti a termine stipulati in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
la prima censura del ricorso principale è infondata;
questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935); nella presente fattispecie la Corte del merito si è attenuta a siffatto principio di diritto in quanto ha accertato sulla base del notevole tempo (sei anni) trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, della riscossine delle spettanze di fine rapporto e del reperimento di altra occupazione la comune volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro;
nè il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine a siffatto accertamento impedendo in tal modo a questa Corte di legittimità qualsiasi sindacato circa la congruità della motivazione posta a base di detto accertamento;
restando intangibile la sentenza impugnata in punto di risoluzione del rapporto per mutuo consenso rimane assorbita ogni questione – di cui al secondo motivo del ricorso – concernente la contestata affermata legittimità dei contratti a termine stipulati in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
il ricorso principale in conclusione va respinto;
il ricorso incidentale in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello va dichiarato inammissibile essendo venuto meno il suo interesse stante l’infondatezza del ricorso principale; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
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