Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 16-11-2011, n. 42082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.G. avverso la sentenza emessa in data 7.10.2010 dalla Corte di Appello di Salerno che confermava quella dei Giudice monocratico del Tribunale di Nocera del 14.6.2006 che aveva riconosciuto il P. colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 7 per essersi impossessato in esecuzione del medesimo disegno criminoso di 270, 820 cartoni contenenti scatolami di pelati del valore di Euro 1.600.000,00 (produzione 2001) sottraendoli al legittimo detentore Istituto di credito Banca Commerciale italiana s.p.a. creditore pignoratizio come tale nel possesso, a garanzia del credito, dei predetti beni (custoditi in due magazzini della C.P.C, s.r.l. di cui il P. era titolare in possesso delle chiavi degli stessi e che aveva consegnato detta merce in garanzia), con l’aggravante del danno di rilevante gravità (commesso fino all'(OMISSIS)), condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. Il ricorrente deduce, in sintesi, i seguenti motivi.

1. La violazione di legge in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado perchè non effettuata alla (OMISSIS), luogo di abitazione del ricorrente, ma presso la sede della C.P.C, da persona non delegata al ritiro della corrispondenza, e l’omessa completa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di depositare la documentazione relativa alla qualità del soggetto che aveva ricevuto la notifica.

2. Il vizio motivazionale ed erronea applicazione dell’art. 624 c.p., assumendo la mera apparenza della motivazione in quanto avulsa dalle risultanze processuali. La Corte non aveva giustificato la ricorrenza del requisito dell’aitruità della cosa nel caso di sua sottoposizione a pegno con patto di "rotatività" (con il quale di prevedeva sin dall’origine la sostituzione parziale o totale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità, ma per il relativo valore economico: caso dei pelati che erano prossimi alla scadenza).

3. Il vizio motivazionale in ordine all’accertamento al dolo specifico del delitto di furto, assumendo che il P. non aveva agito con dolo, in quanto aveva operato la sostituzione della merce come aveva fatto negli anni precedenti, circostanza riconosciuta anche dallo stesso Istituto di credito.

4. La mancanza di motivazione circa la richiesta di derubricazione del reato in quello di cui all’art. 626 c.p..

5. La violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla dedotta inammissibilità della parte civile.

6. La violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Si deve immediatamente rilevare d’ufficio, in via preliminare ed assorbente di ogni censura e non ricorrendo cause che comportino la globale inammissibilità del ricorso, nè condizioni per il pieno proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, l’intervenuto decorso del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per il reato contestato dalla normativai in vigore (essendo applicabile, rattorte temporis, la novella di cui alla L. n. 251 del 2005), e tenuto conto dell’interruzione ex art. 160 c.p., u.c. (per un periodo pari a complessivi mesi 11 e giorni 22, come già calcolato dalla sentenza impugnata), al 30.11.2010 (che, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in ricorso, non era ancora spirato alla data della sentenza di appello).

E’ appena il caso di rilevare l’infondatezza della prima censura, poichè la Corte territoriale afferma (pag. 3) che la notifica del decreto di citazione fu effettuata in (OMISSIS) (e tanto trova conferma negli atti), nelle mani di un incaricato e che la notifica del verbale del 18.2.2004 era superflua, poichè la prima era andata a buon fine e l’imputato dichiarato contumacia in presenza del difensore di fiducia. Ad ogni modo si rileva che la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 cod. proc. pen (Cass. Pen. Sez. Un. n. 17179 del 27.2.2002, Rv. 221403; Sez. 3, n. 1550 dell’1.12.2010, Rv.

249428).

Correttamente la Corte territoriale ha escluso l’illegittimità della costituzione della parte civile non risultando che prima di essa fosse intervenuta nella controversia civile intentata una sentenza del giudice di merito ancorchè non passata in giudicato (come testualmente previsto dall’art. 75 c.p.p., comma 1); ogni altro rilievo svolto al riguardo dal ricorrente è del tutto privo della necessaria autosufficienza, essendo fondato su documenti non allegati al ricorso (atti della causa civile, comparsa di risposta).

Consegue, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per l’intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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