Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2012, n. 8364 Commercialisti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19.12.1985 la USL LE/(OMISSIS), a seguito della ricezione di alcune fatture da parte del dottor C.W., commercialista che aveva svolto prestazioni di elaborazione di dati e consulenza economico – finanziaria per conto dell’ente fino a tutto l’anno 1984, citò il suddetto al giudizio del Tribunale di Lecce, al fine di sentir "ricostruire l’intero rapporto" ed acclarare eventuali debiti o crediti verso il medesimo.

Costituitosi il convenuto, contestò l’ammissibilità della domanda e, premesso di essere stato pagato, sia pur con ritardo, per le prestazioni rese fino al 1983 e non anche per quelle successive, per le quali aveva emesso le fatture rimaste insolute, chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento in suo favore della somma di L. 415.749.410, oltre a rivalutazione ed interessi, a saldo delle spettanze relative all’anno 1984, nonchè al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria su quelle maturate in precedenza e pagate in ritardo.

Nel corso del giudizio venivano disposto ed espletato l’interrogatorio formale del C., prodotti documenti ed ordinato il sequestro ex art. 687 c.p.c., della somma di L. 360.000.000, che l’USL aveva messo a disposizione, senza riconoscimento del proprio debito. Successivamente interveniva la Rolo Banca S.p.a. che, assumendosi creditrice del C., chiese l’attribuzione della suddetta somma.

Con sentenza depositata il 21.11.00 l’adito tribunale, rigettata la domanda dell’U.S.L. ed accolte quelle del C. e della Rolo Banca, condannò la prima al pagamento della somma in sequestro in favore di quest’ultima ed al rimborso delle spese di lite al C..

A seguito dei reciproci appelli dell’AUSL LE/(OMISSIS), subentrata quale "commissario liquidatore" alla disciolta USL LE/(OMISSIS), e del C. nonchè di quello incidentale della Rolo Banca, gravami resistiti dagli appellati per quanto di rispettivo interesse e riuniti dall’adita Corte di Lecce, quest’ultima dopo aver disposto ed espletato una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 18.11.05-12.1.06, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’amministrazione suddetta e disattese le altre, rigettava la domanda del C. e, per l’effetto, condannava il medesimo e la banca (il cui intervento dichiarava, in motivazione, inammissibile) alla restituzione all’ASL LE/(OMISSIS) delle somme rispettivamente riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi decorrenti dalle date dei pagamenti, compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e poneva, infine, quelle della consulenza tecnica di ufficio a carico in parti uguali dell’ASL e del C..

A tale decisione la corte salentina perveniva ritenendo che il rapporto professionale in questione, per il quale soltanto per l’anno 1977 era risultato stipulato un contratto a tempo determinato e con espressa esclusione della rinnovazione tacita, fosse nullo a partire dall’anno 1978, per difetto della forma scritta ad substantiam prescritta per i contratti degli enti pubblici; quanto alle spettanze accessorie, rivalutazione ed interessi relative alle prestazioni svolte nell’anno 1977, la richiesta veniva respinta per difetto di idonea documentazione (fatture e mandati di pagamento), tale non potendo ritenersi il prospetto riepilogativo prodotto dall’istante;

veniva altresì disattesa, in quanto nuova, la domanda dell’amministrazione di ripetizione delle somme corrisposte al professionista per le prestazioni rese in forza del rapporto nullo.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito la AUSL LE/(OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale, cui il ricorrente principale ha replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Rolo Banca S.p.a..

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorrente principale deduce, nel primo motivo, "Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di forma dei contratti della P.A., nonchè dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4", nel secondo "violazione del giudicato-violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".

Con il primo mezzo si sostiene, in particolare, che, avendo l’AUSL impugnato con il proprio appello soltanto il capo della decisione di primo grado riconoscente al C. le spettanze per le prestazioni insolute a partire dal 1984 e non anche quelle accessorie (interessi e rivalutazione) sulle prestazioni rese tra il 1977 ed il 1983 e pagate in ritardo, non essendo stata al riguardo posta in discussione la validità del rapporto professionale e costituendo la stessa un antecedente logico-giuridico di tale, non impugnata, statuizione, si sarebbe formato un giudicato interno sul punto, che avrebbe impedito al giudice di appello, come pur eccepito dall’appellato, di rimettere in discussione detta validità, con riferimento non solo al suddetto periodo, ma anche a quello successivo, per il quale le fatture erano rimaste insolute.

Con il secondo mezzo si censura, analogamente e con riferimento alle negate spettanze accessorie relative al 1977, anno nel quale il rapporto era stato valido, l’affermazione della corte, secondo cui sarebbe mancata ogni prova del credito, che sarebbe anch’essa in contrasto con il giudicato, al riguardo formatosi per la mancata impugnazione in appello del relativo accoglimento da parte del primo giudice.

Con il ricorso incidentale si lamenta, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., ed "errata motivazione su punto decisivo della controversia", il mancato accoglimento della richiesta di restituzione di tutte le somme corrisposte al C. in esecuzione del rapporto nullo, censurando la dichiarazione di tardi vita della relativa richiesta, che sarebbe stata invece proposta fin dall’inizio della causa nell’ambito delle omnicomprensive conclusioni dell’atto di citazione, con il quale si era chiesto di accertare se la USL avesse "corrisposto al Dr. C. più di quanto legittimamente gli fosse dovuto, condannandolo, nella eventualità, alla restituzione di immediata di quanto indebitamente percepito".

Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso principale sia meritevole di accoglimento, entro i limiti che saranno precisati, e che quello incidentale debba essere respinto.

Il primo giudice aveva emesso una decisione di accoglimento della domanda del C., che, come si rileva della motivazione (secondo cui "dalle risultanze probatorie e documentali…si evince la certezza del credito del C….a seguito del ritardato pagamento degli importi delle fatture dal gennaio 1977 al gennaio 1984, e per il pagamento degli importi delle fatture emesse dal 19.4.1984 sino al 14.1.1986…"), era chiaramente omnicomprensiva.

Tale decisione fu impugnata, con appello principale dell’AUSL LE/(OMISSIS) (oltre che con quello incidentale dell’insoddisfatto C.), che pur chiedendo la riforma totale della sentenza, veniva motivato, con analitica confutazione dei criteri di liquidazione e dei conteggi, soltanto in relazione alle spettanze del biennio 1983/84, senza alcun riferimento a quelle accessorie (rivalutazione ed interessi) relative al periodo antecedente; e tale limitazione dell’avverso gravame venne specificamente evidenziata dall’appellato-appellante incidentale nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Nè vale, al riguardo, obiettare (come in controricorso) che i conteggi esposti nella motivazione della sentenza impugnata fossero in concreto riferibili al solo suddetto periodo, considerato che l’evidenziata omnicomprensività della decisione sfavorevole avrebbe comunque imposto all’appellante l’onere di dolersi specificamente della carenza di motivazione sul punto, il che non è avvenuto.

Dalle suesposte risultanze degli atti (in questa sede esaminati in considerazione della natura essenzialmente processuale delle censure contenute nei mezzi d’impugnazione) deriva dunque:

a) che l’effetto devolutivo del gravame principale, aveva ammissibilmente, ex art. 342 c.p.c., rimesso in discussione soltanto la debenza delle prestazioni relative al biennio 1983/1984;

b) che, pertanto, relativamente alle spettanze accessorie, per rivalutazione ed interessi dovuti per il ritardato pagamento di quelle principali maturate nel periodo antecedente, a partire dal 1977, ancorchè non evidenziate e differenziate nell’ambito della decisione di primo grado, si era formato un giudicato interno;

c) che tale giudicato, coprendo il "dedotto ed il deducibile" e, dunque, ogni questione sulla validità in quel periodo del rapporto, non avrebbe consentito al giudice di appello di rilevarne di ufficio la nullità, trovando il principio di cui all’art. 1421 c.c., da coordinarsi ex artt. 99 e 112 c.p.c., con quello della domanda (che nella specie non riguardava più, in grado di appello, dette pretese), un insormontabile limite nella suddetta preclusione processuale;

d) che quest’ultima, invece, non sussisteva relativamente alle prestazioni riferibili all’ultimo biennio del rapporto, la cui debenza, oggetto di specifica confutazione nell’atto di gravame, ammissibilmente ex art. 342 c.p.c. devolutivo in tali limiti, ben avrebbe potuto essere rivista funditus dal giudice di secondo grado, con conseguente rilievo di ufficio ex art. 1421 c.c., della nullità del rapporto posto a base delle pretese, non potendo gli effetti del giudicato propagarsi anche a tale parte della domanda, relativa ad un arco temporale diverso.

Il ricorso principale va, pertanto, accolto nei limiti di cui sopra e respinto nel resto.

Va anche respinto il ricorso incidentale.

Correttamente, invero, la corte di merito ha disatteso, in quanto nuova e pertanto inammissibile ex art. 345 c.p.c., la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte al C. fino al 1983, tenuto conto che quella contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, ancorchè non quantificata, era tuttavia chiaramente correlata alla richiesta di ricostruzione del reciproco dare – avere, che improntava tale domanda, e ad eventuali eccedenze rispetto a quanto effettivamente spettante al suddetto per le prestazioni rese all’ente pubblico, nel contesto di un rapporto protrattosi negli anni, la cui validità non veniva tuttavia contestata; sicchè palesemente eccedente, rispetto alla, pur generica causa petendi esposta nell’iniziale domandaci evidenzia la successiva, radicale ed omnicomprensiva, ripetizione d’indebito formulata nel giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alla sola censura accolta, comportante la necessità di un giudizio di rinvio, nel quale dovrà di stabilirsi se, ed in quali eventuali limiti, la somma omnicomprensivamente liquidata dal primo giudice debba essere restituita, tenuto conto delle componenti della stessa riferibili al biennio 1983/84, per cui il rapporto è stato correttamente dichiarato nullo, e di quelle attinenti al periodo precedente, per il quale la nullità non avrebbe potuto essere dichiarata.

Provvederà, infine, il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte salentina, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo nel resto, il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.
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