Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 16-11-2011, n. 42375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del medesimo Tribunale che aveva dichiarato M.A. responsabile del reato di evasione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il M., sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era risultato assente, nel corso dei controlli di Polizia del 22 gennaio, 24 maggio e del primo giugno 2002, dal campo nomadi in cui doveva osservare il provvedimento cautelare.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo la violazione di legge, in quanto il reato risulterebbe estinto per prescrizione maturata il 24 novembre 2009.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Alla data della sentenza impugnata, atteso il tempus commissi delicti e l’assenza di periodi di sospensione, era già decorso il termine di prescrizione del reato contestato (sette anni e sei mesi).

Non ricorrendo i presupposti per una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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