T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 2412

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14/11/2007 e depositato in data 12/12/2007 il Comune ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto la revoca del finanziamento relativo al cantiere di lavoro affidato in gestione al Comune medesimo per la sistemazione della strada esterna comunale Salita Mortella Zabarra.

Il provvedimento impugnato risulta motivato in ragione dell’esito negativo del collaudo per mancanza della documentazione richiesta dal collaudatore all’ente gestore.

Avverso il provvedimento di revoca deduce:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2943 c.c. – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della erronea presupposizione – Sviamento di potere – Carenza di istruttoria – Difetto assoluto di motivazione – Arbitrarietà, atteso che la nota di revisione amministrativa del collaudatore è del 12/6/1999. E’ pertanto decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto azionato.

D’altra parte, l’irreperibilità della documentazione non può essere addebitata al Comune tenuto conto che gli uffici dello stesso si sono trasferiti nel corso degli anni e si è anche verificato un incendio nel 1993.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni regionali, senza peraltro spiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 27/2008 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati tenuto conto del periculum in mora.

All’udienza pubblica del giorno 16/12/2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio la tardività della memoria difensiva depositata dal Comune in data 16/11/2011 per violazione del termine perentorio di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a. (trenta giorni liberi prima dell’udienza – termine scaduto in data 15/11/2011).

Rileva inoltre il Collegio che, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., nel corso dell’udienza pubblica del giorno 16/12/2011, è stata sollevata la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. adito, senza che le parti abbiano controdedotto nulla sul punto.

Ritiene il Collegio che la questione sia fondata.

Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; Cass. civ., s.u., 18 luglio 2008, n. 19806; T.a.r. Sicilia Palermo, sez. I, 29 novembre 2010, n. 14192).

Nel caso di specie la p.a. ha provveduto alla revoca del finanziamento assumendo non che esso sia stato illegittimamente erogato, ma assumendo che non sia stato regolare il riscontro contabile successivo all’erogazione per effetto della mancata produzione della documentazione richiesta dal collaudatore; si tratta quindi di un presunto inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo (superamento positivo del collaudo).

Segue da ciò che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla presente controversia.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, fermi restando gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 59, c. 2, l. n. 69/2009, laddove essa venga riproposta al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve eventuali preclusioni e decadenze eventualmente già intervenute.

Ritiene il Collegio che sussistono comunque le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c. per poter compensare tra le parti costituite le spese del giudizio tenuto conto che si tratta di pubbliche amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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