T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 2407 Giudicato amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 17 maggio 2010 e depositato il successivo 20 maggio, la società ricorrente ha impugnato il decreto di espropriazione n. 51 del 5 marzo 2010 del Dirigente del Settore IV LL.PP. del Comune di Bagheria, e il relativo atto di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza prot. n.168024 del 13.11.2008, nonché taluni atti presupposti, tra cui la deliberazione di approvazione del piano per gli insediamenti produttivi relativo a contrada Monaco, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 31.10.2007.

Premette, in punto di fatto:

– di essere proprietaria di terreni in contrada Monaco del Comune di Bagheria, su parte dei quali svolge attività commerciale nell’ambito del commercio di autovetture;

– di avere ricevuto il contestato decreto di espropriazione n. 51/2010, relativamente alle particelle 2121, 5104 (ex 1078), 5103 (ex 1078), 5110 (ex 12368) e 5116 (ex 289) del foglio di mappa n. 11, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’insediamento produttivo, commerciale e fieristico in c.da Monaco, senza avere mai ricevuto prima alcun atto prodromico di detto procedimento; nonché di avere già subito l’immissione in possesso giusto verbale del 07.04.2010;

– di esercitare l’attività commerciale sulla particella 5116 (ex 289), ove insiste il fabbricato della concessionaria nonché un pozzo, e sulla particella 2121, ove insiste la strada di accesso delle autovetture da lasciare in deposito;

Articola nel ricorso introduttivo le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione art. 27 della l. n. 865/1971 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento dalla causa, difetto di motivazione.

Mancherebbe, nella procedura di approvazione del piano per gli insediamenti produttivi, l’autorizzazione regionale prescritta dal citato art. 27 della L. n. 865/1971.

2) Violazione e falsa applicazione art. 16 d.P.R. n. 327/2001 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento dalla causa, difetto di motivazione.

Sostiene parte ricorrente di non avere mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori in questione, con conseguente violazione delle garanzie partecipative tutelate dalla legge sul procedimento amministrativo.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n.327/2001- eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento dalla causa, difetto di motivazione.

L’adozione del decreto di espropriazione con la procedura di urgenza per la determinazione dell’indennità provvisoria sarebbe illegittimo, per violazione del richiamato art. 22, atteso che non sarebbero indicate le ragioni di urgenza, che avrebbero reso possibile la procedura accelerata in deroga a quella ordinaria di determinazione dell’indennità di espropriazione.

4) Invalidità derivata.

Il decreto di espropriazione sarebbe illegittimo, oltre che per vizi propri, anche per i vizi denunciati, relativi all’aspetto urbanistico della procedura in itinere.

In seno al ricorso è stata anche formulata domanda di risarcimento dei danni.

B. – Con decreto presidenziale n. 429 del 25.05.2010 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie.

C. – Per resistere al ricorso e alla contestuale domanda cautelare si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale, eccependo preliminarmente l’inammissibilità di tutte le censure avverso atti esecutivi di previsioni urbanistiche mai contestate, e conosciute per effetto delle comunicazioni inoltrate dal Comune; nel merito, articolando deduzioni difensive anche con riferimento al presupposto del periculum in mora.

D. – Al fine di replicare alle deduzioni di parte avversa, la società ricorrente ha depositato in data 22.06.2011 perizia giurata sui danni asseritamente subiti.

E. – Con ordinanza collegiale n. 539 del 23 giugno 2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, per ritenuta insussistenza del periculum in mora.

F. – Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i medesimi atti già gravati, articolando l’unica censura di Violazione e falsa applicazione art. 27 della l. n. 865/1971 e dell’art. 2 della l.r. n. 71/1978 – eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluto sopravvenuto difetto di presupposto: si sostiene che l’intervenuto annullamento, da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (decisione n. 960/2010), della deliberazione di adozione del P.R.G. del Comune di Bagheria travolgerebbe tutti gli atti successivi al piano, ivi compresa la procedura espropriativa in interesse, basata su un piano per gli insediamenti produttivi costituente prescrizione esecutiva annessa al P.R.G. medesimo.

G. – Con memoria depositata il 02.10.2010 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato, richiamando precedenti di questa Sezione su vicende analoghe.

H. – Al fine di resistere al gravame aggiuntivo, si è costituito in giudizio il Comune di Bagheria, reiterando l’eccezione di inammissibilità già formulata con riguardo al ricorso introduttivo, con conseguente prospettata inammissibilità del gravame aggiuntivo; nel merito, ha sostenuto l’ininfluenza della citata decisione di annullamento del P.R.G., in virtù sia della compiuta attuazione del P.I.P.; sia dell’intervenuto annullamento del solo atto di adozione del piano, e non già del decreto regionale di approvazione dello stesso; articolando, in subordine, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di eventuale accoglimento della tesi dell’inefficacia ab origine del P.R.G., sostenendo trattarsi di una ipotesi di "occupazione in sanatoria".

Con il medesimo scritto difensivo la resistente amministrazione ha anche avversato la domanda di risarcimento del danno, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso in favore della ricorrente.

I. – Con ordinanza collegiale n. 866 del 5 ottobre 2010 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, ed è stata fissata l’udienza per la discussione del merito della causa.

L. – In vista della pubblica udienza la difesa della resistente amministrazione ha depositato copia del ricorso per revocazione avverso la citata decisione del C.g.a. n. 960/2010, evidenziando, con successiva memoria, il mancato passaggio in giudicato di detta pronuncia.

M. – Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011 la causa, in pendenza del ricorso per revocazione proposto dal Comune di Bagheria avverso la citata decisione del C.g.a. n. 960/2010, è stata rinviata, su accordo dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, alla pubblica udienza del 1 luglio 2011.

N. – Con memoria depositata il 10.06.2011 la società ricorrente ha ribadito tutte le argomentazioni già esposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.

O. – Alla pubblica udienza del 1° luglio 2011 la causa, in pendenza del menzionato ricorso per revocazione, è stata rinviata, su accordo dei difensori delle parti costituite, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011.

P. – In data 04.11.2011 la ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 648/2011, resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul più volte richiamato ricorso per revocazione.

Q. – Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011, la causa, su conforme richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

A. – La società ricorrente, destinataria di una procedura di espropriazione, con contestuale determinazione in via di urgenza della relativa indennità, ha chiesto, con il ricorso introduttivo, l’annullamento sia del decreto di espropriazione emesso dal Comune di Bagheria, per vizi propri e derivati; sia degli atti presupposti e, in particolare, del Piano per gli Insediamenti Produttivi, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni; con il gravame aggiuntivo ha impugnato i medesimi atti, deducendo il vizio "sopravvenuto" di invalidità derivata per intervenuto annullamento del P.R.G. del Comune di Bagheria con decisione n. 960/2010 resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

B. – Prima di procedere all’esame della complessa vicenda contenziosa, il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente.

B.1. -Sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

Il Comune di Bagheria ha eccepito, in via subordinata rispetto a tutte le altre eccezioni in rito formulate, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, per l’eventualità che si dovesse ritenere accoglibile la tesi dell’inefficacia ab origine del P.R.G. (in quanto annullato dal giudice di appello), sostenendo trattarsi, in questo caso, di occupazione sine titulo.

Ritiene il Collegio, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di determinare l’ordine logicogiuridico di trattazione delle questioni, di dovere disattendere l’ordine "suggerito" dalla resistente amministrazione, atteso che la questione della giurisdizione va posta prioritariamente, e prima di qualsiasi altra; trattandosi, inoltre, di questione che il Collegio può e deve porre d’ufficio.

Ciò premesso, l’eccezione non può trovare accoglimento, alla luce delle disposizioni, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice Ordinario, contenute nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, nella versione vigente ratione temporis al momento della proposizione del ricorso, ed interpretate sia dal Giudice regolatore della giurisdizione, sia dal Consiglio di Stato.

Va, sul punto, rammentato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 325/2001, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ad opera della sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai "comportamenti" delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; con conseguente appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a provvedimenti che sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844; 11 settembre 2009, n. 19610; 7 novembre 2008, n. 16793; Consiglio di Stato, IV, 27 giugno 2007, n. 3752).

Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è determinata, per la materia in interesse, dall’art. 133, lettera g), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita’, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

Nel caso di specie, a venire in rilievo è, in ogni caso, l’eventuale caducazione degli atti amministrativi posti in essere nell’esercizio del potere ablatorio ex lege attribuito al Comune, relativi alla suddetta procedura espropriativa: tanto è sufficiente per affermare, nella controversia in esame, la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale.

B.2. -Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Il Comune di Bagheria eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per asserita inammissibilità del gravame introduttivo, quanto alle censure articolate avverso gli atti di pianificazione urbanistica.

Va precisato, in punto di fatto, che con il ricorso originario parte ricorrente ha censurato, oltre che il P.I.P. presupposto al decreto di espropriazione e il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, lo stesso decreto di espropriazione per un asserito vizio proprio; sicché, quantomeno limitatamente a tale parte, il ricorso introduttivo sarebbe certamente ammissibile; in secondo luogo, che con il gravame aggiuntivo è stata mossa una nuova ed ulteriore censura avverso i medesimi atti, la quale, nella prospettazione del Comune, dovrebbe subire la medesima sorte di quella mossa con il ricorso originario (inammissibilità).

Quindi, la P.a., nella memoria di costituzione del 09.06.2010, ha eccepito l’inammissibilità, per tardività, delle censure articolate avverso gli atti di pianificazione; mentre, nella memoria di costituzione avverso il ricorso per motivi aggiunti ha eccepito l’inammissibilità del gravame aggiuntivo per asserita inammissibilità dell’intero ricorso originario.

Ciò premesso, l’eccezione non può trovare accoglimento.

Quanto, in particolare, alla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione del P.R.G., va rilevato, in senso contrario, che l’atto concretamente lesivo, al momento dell’adozione del decreto di esproprio, non era il Piano Regolatore in sé, né la previsione, nello stesso contenuta, di una zona destinata ad insediamenti produttivi, ma la disciplina di dettaglio, come concretamente attuata; il che, del resto, risulta confermato dalla stessa disciplina contenuta nel "Regolamento per l’attuazione, l’assegnazione e il funzionamento delle aree produttive ricadenti all’interno dei Piani per gli Insediamenti Produttivi, commerciali a artigianali", approvato con deliberazione consiliare n. 139 del 29.10.2008 – successivo all’approvazione, avvenuta nel 2007 dello stesso PIP – il quale dispone l’espropriazione per pubblica utilità dei "lotti liberi da attività esistenti". Sicché non potrebbe considerarsi concretamente ed attualmente lesiva, sotto tale profilo, neppure la deliberazione consiliare n. 197/2007, pure impugnata, di approvazione del Piano (cfr. in tal senso: C.g.a. in sede giurisdizionale, 22 novembre 2011, n. 898).

Quanto, poi, all’asserita tardiva impugnazione degli atti del procedimento di approvazione del programma costruttivo, detta eccezione non è provata

Risulta, in particolare, che: 1) quanto alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione in interesse, intervenuta con deliberazione di G.C. n. 128 del 30.10.2008, non vi è prova che sia stata effettuata alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001; 2) quanto alla comunicazione, prodotta in atti, del 08.10.2009, non vi è prova che sia stata ricevuta dalla ricorrente; sicché l’eccezione di tardività non presenta adeguato supporto probatorio.

Quanto finora rilevato rende agevolmente superabile l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo ex adverso proposta.

Ritiene, peraltro, il Collegio di evidenziare ad colorandum che il principio, secondo cui l’inammissibilità del ricorso originario determina, per i vizi ulteriori degli atti già impugnati, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, condivisibile in linea generale, non si attaglia al caso di specie, in cui con il gravame aggiuntivo è stato articolato un vizio nuovo, per così dire "derivato" dalla decisione del C.g.a. (n. 960 del 28 giugno 2010) di annullamento del Piano Regolatore Generale del comune di Bagheria, avente certamente efficacia erga omnes, in quanto, tra l’altro, determinata dalla ritenuta sussistenza di un vizio relativo al procedimento di formazione del piano (cfr. Consiglio di Stato, IV, 5 settembre 2003, n. 4977; 2 agosto 2000, n. 4253; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 15 dicembre 2008, n. 2351).

Non a caso il precedente menzionato dalla difesa della P.A. a sostegno di tale prospettazione, è stato reso su una fattispecie, la quale non riguarda atti a contenuto generale ed inscindibile, ma atti di aggiudicazione di una gara di appalto; e, quindi, resa inevitabilmente, quanto alla sfera di efficacia soggettiva, inter partes (cfr. Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4529).

B.3. -Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il decreto di espropriazione

Eccepisce ancora la difesa del Comune di Bagheria l’inammissibilità del ricorso, nella parte relativa all’impugnazione del decreto di espropriazione, per asserita mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

L’eccezione non coglie nel segno, quanto al ricorso introduttivo, atteso che parte ricorrente ha contestato, tra l’altro, un vizio proprio del decreto di espropriazione, assumendo la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001; vizio non afferente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Quanto, poi, al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso pone come questione centrale un fatto nuovo, che, se ritenuto produttivo di effetti giuridici sulla procedura in corso, priverebbe la stessa dell’atto presupposto fondamentale (P.R.G. e prescrizioni esecutive) con efficacia caducante.

B.4. -Sulla eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto di approvazione del P.R.G.

Sostiene, inoltre, il Comune di Bagheria, anche argomentando in ordine alla portata della decisione n. 960/2010 resa dal C.g.a., la non incidenza dell’annullamento dell’atto di adozione del P.R.G., in quanto detto atto sarebbe stato superato dal provvedimento regionale di approvazione, non impugnato.

Anche detta eccezione non può essere accolta.

Va, su tale specifico punto, richiamato il consolidato orientamento, anche del Consiglio di Stato, secondo cui "L’omessa impugnazione del provvedimento di approvazione di un piano regolatore generale non determina, quindi, alcuna preclusione all’ammissibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello stesso strumento urbanistico, in quanto l’annullamento di quest’ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti su quest’ultimo provvedimento, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa" (ex plurimis: Consiglio di Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4662; nello stesso senso: Consiglio di Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2630; 13 aprile 2005, n. 1743; 6 maggio 2003, n. 2386; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 aprile 2008, n. 449; T.A.R. Puglia Bari, I, 13 gennaio 2009, n. 11; T.A.R. Campania, Salerno, I, 23 dicembre 2008, n. 4286).

C. – Esaurito l’esame di tutti i profili in rito, può ora procedersi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il cui scrutinio si presenta prioritario rispetto all’esame del ricorso introduttivo, in quanto involgente la questione, determinante, dell’incidenza dell’intervenuto annullamento del P.R.G. del Comune di Bagheria, ad opera della citata decisione del C.g.a. n. 960/2010, su tutti gli atti consequenziali.

Va subito rilevato che il C.g.a., con sentenza 11 ottobre 2011, n. 648, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Bagheria avverso la citata decisione di annullamento del Piano regolatore: va, pertanto, stabilito se la decisione n. 960/2010 produca effetti erga omnes, con travolgimento di tutti gli atti consequenziali.

Ritiene il Collegio di dovere fornire al quesito risposta positiva.

Va premesso che:

– la decisione di annullamento, la quale, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa, acquista invece efficacia erga omnes nel caso di atti amministrativi a contenuto generale e inscindibile (ovvero di atti a contenuto normativo), nei quali gli effetti dell’annullamento, per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri; con l’effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. C.g.a. in sede giurisd., 23 luglio 2008, n. 693; Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9268; IV, 5 settembre 2003, n. 4977; 7 dicembre 2000 n. 6512; Cass. Civ., I, 22 maggio 2009, n. 11920);

– quanto all’oggetto dell’annullamento giurisdizionale di cui alla citata sentenza C.g.a. n. 960/2010, vengono in rilievo gli atti a suo tempo impugnati con il ricorso deciso con sentenza n. 1533/2004 resa da questo Tribunale: tra tali atti, era espressamente menzionato – ed erano state articolate censure ad hoc – "il progetto di revisione del Piano Regolatore Generale di Bagheria, con annessi regolamento edilizio, norme di attuazione e piani urbanistici esecutivi, adottato il 23.11.1998 dal Commissario ad acta con delibera n. 238/comm.";

– il Giudice di appello ha accolto una censura afferente ad un vizio del procedimento di formazione del P.R.G., in quanto ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’affidamento dell’incarico di stesura del piano non preceduta (ma seguita mesi dopo) dall’adozione delle direttive generali.

Lo strumento urbanistico è stato, pertanto, travolto addirittura con riferimento alla fase temporale della sua materiale predisposizione; con la conseguenza che, sul piano dell’estensione degli effetti del giudicato, si possa fare applicazione dell’orientamento secondo cui il giudicato fa stato erga omnes in tutti i casi in cui venga annullato un atto a contenuto generale ed inscindibile.

Non può quindi dubitarsi che l’intervenuto annullamento, con la sopra menzionata sentenza, esplichi effetti erga omnes, atteso che il C.g.a, per effetto dell’accoglimento dell’appello avverso la citata sentenza n. 1533/2004 resa dal giudice di prime cure, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati e, quindi, anche il provvedimento di adozione del P.R.G., il quale costituisce il presupposto indefettibile sia del P.I.P. (costituente prescrizione esecutiva di detto P.R.G.), sia della procedura espropriativa in itinere a seguito dell’attuazione del piano per gli insediamenti produttivi.

Non coglie nel segno, pertanto, la difesa della PA, allorché sostiene l’estraneità della vicenda, su cui ha statuito il Giudice di appello, rispetto a quella sottoposta al vaglio di questo Tribunale, poiché è stato annullato, con efficacia erga omnes, l’atto di pianificazione urbanistica, avente efficacia a tempo indeterminato, fondamentale e presupposto rispetto alla procedura oggi contestata: dall’esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince, invero, che il progetto delle opere di urbanizzazione dell’insediamento in C.da Monaco costituisce attuazione delle previsioni contenute nel P.R.G. approvato con D. Dir. n. 148/DRU del 08.04.2002 – che classificava detta area come zona D3 disciplinata dall’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione – costituendone il PIP uno strumento attuativo (v. progetto delle opere di urbanizzazione, relazione tecnica, deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2008).

L’intervenuto annullamento del P.R.G. rende ininfluente la circostanza che parte ricorrente non abbia impugnato tempestivamente detto strumento urbanistico, in quanto lo stesso, per effetto della decisione del Giudice di appello, è venuto meno dal mondo giuridico (Consiglio Stato, IV, 5 settembre 2003, n. 4977; T.A.R. Sicilia Catania, II, 15 dicembre 2008, n. 2351): il che rende ulteriormente destituite di fondamento le eccezioni preliminari sull’ammissibilità del gravame nel suo complesso.

Va altresì considerato che l’intervenuto definitivo annullamento del P.R.G. ha prodotto anche effetti caducanti (invalidità cd. "caducante") sul vincolo preordinato all’esproprio, sicché il venir meno dell’atto presupposto ha comportato l’automatico travolgimento – e cioè senza che occorresse una ulteriore specifica impugnativa – degli atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto (Consiglio di Stato, VI, 23 ottobre 2007, n. 5559; IV, 14 aprile 2004 n. 2084).

D. – Alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorso – assorbita ogni altra questione, ininfluente ai fini della decisione – va accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati.

E. – Va ora esaminata la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente nei due gravami, con cui si chiede il ristoro in relazione alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, e il risarcimento del danno da illegittima occupazione dell’area interessata.

Con una prima perizia di danni depositata in data 22.06.2010, la predetta ha lamentato il danneggiamento della pompa di alimentazione idrica, in ordine alla quale ha sostenuto di avere affrontato costose operazioni di riparazione.

Nella perizia depositata il 20.05.2011 ha indicato, rispetto a tali spese, le relative fatture (non prodotte in atti), per un importo complessivo pari a Euro 900,00.

Sono state poi indicate tutte le spese, che dovranno essere affrontate per la rimessione in pristino dei luoghi, al fine di ricondurli allo stato in cui si trovavano al momento della immissione in possesso, quantificandoli in complessivi Euro 237.540,61.

Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che, in conseguenza dell’intervenuto annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura ablatoria in interesse, il Comune di Bagheria sia tenuto a restituire l’area occupata; e che, essendo stata posta in essere un’attività comportante alterazione dei luoghi, la ricorrente abbia diritto al ripristino ed a fruire dell’area nelle medesime condizioni, in cui la stessa si trovava prima dell’immissione in possesso.

Facendo, quindi, applicazione dei principi generali in materia di risarcimento del danno, il Comune di Bagheria è tenuto a risarcire il danno cagionato alla ricorrente anche per il periodo di illegittima occupazione del fondo.

Sussistono, in particolare, tutti gli elementi normativamente previsti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ( art. 2043 c.c.): in ordine all’elemento oggettivo dell’illiceità della condotta, viene in rilievo, come visto, il fatto materiale dello spossessamento, causalmente riconducibile all’attività provvedimentale di occupazione contestuale all’emissione del decreto di esproprio, ormai caducato, nonché di intervenuta trasformazione delle particelle interessate dalla realizzanda opera pubblica.

Sotto il profilo, invece, dell’elemento soggettivo, viene in considerazione la colpa della P.A. procedente, intesa come colpa dell’apparato, concretantesi, in punto di fatto, nella negligenza nella gestione di una procedura ablatoria, incidente sul diritto dominicale di parte ricorrente, la quale si è conclusa con un provvedimento di espropriazione rivelatosi illegittimo, i cui effetti erano stati sospesi medio tempore con ordinanza n. 886/2010; e tenendo conto, altresì, dello svolgersi della vicenda in concomitanza di controversie con altri proprietari espropriandi, pendenti per il medesimo P.I.P..

Il che rende, peraltro, indimostrato che il comportamento dell’amministrazione comunale possa essere dovuto ad errore scusabile.

La quantificazione dei danni effettuata dalla ricorrente con la perizia di parte, a seguito di apposito sopralluogo, non è stata in alcun modo avversata dall’amministrazione comunale; sicché la stessa può essere assunta come parametro di riferimento per la formulazione, da parte del Comune di Bagheria, di una proposta di risarcitoria.

Nello specifico, l’amministrazione potrà scegliere di procedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi; o, in alternativa, di formulare alla società ricorrente una proposta di risarcimento dei danni per equivalente, tenendo conto di tutte le voci indicate nella perizia in atti.

Quanto, poi, al risarcimento da illegittima occupazione, lo stesso deve individuarsi nell’occupazione senza titolo dell’area, con conseguente perdita della sua disponibilità.

Per la quantificazione di tale pregiudizio, dovrà tenersi conto del periodo temporale intercorrente dalla data di immissione in possesso fino alla data di effettiva restituzione dell’area: il danno da occupazione illegittima, conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento sarà computato tenendo conto del nuovo criterio contenuto nell’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, sicché dovrà essere calcolato a titolo risarcitorio l’interesse del cinque per cento annuo – per ciascun anno o frazione di anno – sul valore di mercato del terreno, tenendo conto della sua destinazione urbanistica; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della presente sentenza.

E. – Da quanto sopra segue l’accoglimento del ricorso, con conseguente condanna del Comune di Bagheria al pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento dei danni.

Il Comune resistente provvederà a formulare una proposta di risarcimento dei danni secondo i criteri di seguito indicati ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.:

a) ripristino dello stato dei luoghi ad iniziativa e con totale onere del Comune; o, in alternativa, determinazione di una somma corrispondente alle spese necessarie per il ripristino stesso;

c) sulla somma, così eventualmente determinata a titolo di ristoro, andranno calcolati e corrisposti gli interessi legali dal momento della stipulazione dell’accordo fino a quella di effettivo soddisfo; con la precisazione che tale valore dovrà essere individuato, in contraddittorio con la ricorrente, sulla base dell’attitudine edificatoria del terreno, in base agli strumenti urbanistici in vigore alla predetta data;

d) quanto al risarcimento da illegittima occupazione, dovrà tenersi conto del periodo temporale intercorrente dalla data di immissione in possesso fino alla data di effettiva restituzione dell’area, e dovrà essere calcolato a titolo risarcitorio l’interesse del cinque per cento annuo – per ciascun anno o frazione di anno – sul valore di mercato del terreno, tenendo conto della sua destinazione urbanistica; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della presente sentenza.

e) qualora il Comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo, quest’ultima potrà chiedere a questo Tribunale l’esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.

f) – Il complesso andamento della vicenda processuale induce il Collegio a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Accoglie la domanda risarcitoria nei sensi in motivazione specificati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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