Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2012, n. 8362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società cooperativa Emmaus appaltò alla srl MPM, con tre contratti stipulati nell’agosto 1990; nell’ottobre 1991 e nell’ottobre del 1993, la costruzione di una casa di riposo per anziani nel Comune di (OMISSIS); l’appaltatrice promosse giudizio arbitrale – giusta clausola compromissoria negoziale – lamentando il mancato pagamento di fatture emesse a fronte di stati di avanzamento dei lavori; delle ritenute del 10,5% sugli stessi; nonchè di una fattura per un impianto antiincendio. Effettuato l’accesso alla procedura arbitrale la cooperativa si costituì contestando gli assunti avversari e svolgendo in via di riconvenzione richieste risarcitorie per il ritardo di esecuzione dei lavori nonchè di condanna all’adempimento di alcune obbligazioni ancora rimaste insoddisfatte.

Il Collegio arbitrale , pronunziando lodo dell’11-20 luglio 1995, operata una compensazione tra i rispettivi debiti, condannò la MPM a pagare alla cooperativa la differenza di quanto risultato dovuto.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1179/2007 respinse l’impugnazione della srl MPM, regolando le spese a carico della soccombente.

Ritenne la Corte territoriale innanzi tutto infondata la censura con la quale era stata dedotta la violazione del diritto di difesa per esser stata erroneamente ritenuta tardiva una richiesta di prova per testi, avanzata dalla MPM, osservando in contrario che non di pronunzia di decadenza si sarebbe trattato, bensì di giudizio di irrilevanza del mezzo istruttorio, come tale inidoneo a formare oggetto di sindacato in sede rescindente, a sensi del disposto dell’art. 829 c.p.c.; dichiarò altresì l’inammissibilità, per violazione della citata disposizione, di tutte quelle censure con le quali si era criticata la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dagli arbitri; ritenne erroneamente sottoposta a censura l’applicabilità alla fattispecie delle norme disciplinanti l’appalto di opere pubbliche (in ordine alle trattenute sulle somme dovute sui s.a.l.) ed infondata la doglianza relativa al giudizio secondo equità sul danno, asseritamente formulato dagli arbitri, essendosi trattato di una valutazione secondo equità del danno accertato secondo i criteri ordinar; giudicò infine inammissibile – sia per mancanza di specificità sia perchè contenente censure sul merito valutativo – ogni critica alla concreta determinazione dei danni.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il fallimento della MPM, sulla base di nove motivi, contro i quali ha resistito la cooperativa Emmaus con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile à sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non avendo parte ricorrente depositato la copia autentica della sentenza impugnata, assieme alla relata di notifica. Sul punto va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero (come verificatosi nella fattispecie) del deposito da parte sua di una copia della sentenza con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione." (così Cass. Sez. Un. n. 9005/2009;

conforme Cass. Sez. 6^-1 ord. n. 25070/2010).

2 – Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Fallimento della srl MPM al pagamento delle spese in favore della cooperativa sociale EMMAUS, contro ricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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