Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 16-11-2011, n. 42066 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Ragusa confermò il decreto di sequestro preventivo di un cantiere sito in Modica, disposto in relazione ai reati di cui: A) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perchè la realizzazione dei pilastri in cemento armato e la posa in opera delle impalcature e del solaio del primo piano cantinato erano avvenute, su di un lato del manufatto, ad una altezza di circa 65 cm. superiore rispetto al progetto autorizzato; B) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis; c) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95; D) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72.

Il committente F.A. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 56 c.p. e dell’art. 321 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che l’altezza del solaio fosse già definita ed individuabile in base alla impalcatura ed all’armatura delle travi, sebbene non fosse stata ancora realizzata la gettata di calcestruzzo. Con ciò invero si è negata alla direzione dei lavori qualsiasi potere di intervento per la verifica delle dimensioni della struttura nonchè di imposizione di eventuali correzioni, rese possibili dal fatto che mancava non solo il getto del solaio ma anche la posa della pignatta. Il solaio quindi non era stato ancora realizzato e la sua sola impostazione non qualificava ancora l’opera come intervento edilizio. Il tribunale ha errato nel considerare solo l’altezza della impalcatura rispetto a quella autorizzata per la struttura, omettendo di considerare la mancata posa delle pignatte.

2) violazione dell’art. 321 c.p.p.; mancanza e contraddittorietà della motivazione; motivazione meramente apparente. Lamenta che il tribunale ha affermato in maniera apodittica la sussistenza di un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, atteso che l’indagato avrebbe potuto proseguire nella realizzazione dei lavori.

Il tribunale ha omesso di considerare i provvedimenti del comune di sospensione dei lavori; il fatto che la polizia giudiziaria aveva verificato l’avvenuta effettiva sospensione; l’impegno preso dalla proprietà in relazione alle trattative in corso con il comune. Ha anche omesso di considerare che, ove disposta, la sospensione dei lavori può venir meno solo con un provvedimento di revoca senza che occorra stabilirne la durata e che l’ordinanza di sospensione del 24.2.2011 si trova nel fascicolo del PM. Inoltre, ha omesso di valutare il comportamento di fatto dell’indagato a fronte di quello soltanto ipotizzato.

3) violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p.. Lamenta che il tribunale ha fondato la sua decisione su una mera supposizione che la disponibilità della cosa potesse aggravare le conseguenze del reato, senza motivare sulla effettiva sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di aggravamento. Non ha poi considerato che il cantiere era stato spontaneamente chiuso ed i lavori sospesi.

Motivi della decisione

Il primo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, senza voler considerare che con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di misure cautelari reali può essere dedotta solo la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente e non anche il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione. Il giudice del merito, infatti, ha ritenuto, con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, che, sulla base della situazione dei luoghi, l’altezza del solaio fosse già ben definita ed individuabile e comportasse un aumento di altezza del primo piano cantinato superiore di 65 cm rispetto al progetto autorizzato, con conseguente aumento di volumetria. Ha infatti accertato il tribunale che, sebbene non fosse stata ancora effettuata la gettata di calcestruzzo, l’altezza del solaio appariva tuttavia già definita ed individuabile in relazione all’impalcatura ed all’armatura delle travi, già realizzata. L’altezza, inoltre, appariva confermata anche dalla relazione tecnica relativa alla variante del progetto, nella quale si dava atto dell’assestamento della quota di imposta delle fondazioni dell’edificio e di un rialzo di 60 cm. a valle del prospetto di via (OMISSIS).

La sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, pertanto, risulta adeguatamente motivata.

Sono infondati il secondo ed il terzo motivo perchè il tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione anche sulla presenza di un concreto periculum in mora, dato dal pericolo di prosecuzione ed ultimazione delle opere abusive, che non era certo escluso dall’ordinanza comunale di sospensione dei lavori nè del corretto comportamento processuale dell’indagato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *