Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 6781 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che: l’odierno appellante, un tempo agente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio nel lontano 1987 a seguito di provvedimento di destituzione per intervenuta condanna penale irrevocabile;

all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 19 del 1990, ha presentato istanza di riammissione in servizio e successivamente ricorso avverso il provvedimento di diniego, respinto con sentenza del Tar confermato in appello dal Consiglio di Stato;

ha proposto in seguito, in data 12.4.2006, istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare relativi ad un collega che era stato riammesso in servizio nonostante fosse stato destinatario di condanna penale, e successivo ricorso avverso il diniego, anche questo respinto con sentenza del Tar confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 4851/2007;

a distanza di alcuni anni, nel corso del 2010, ha riproposto una nuova istanza di accesso, assumendo l’esistenza di elementi autonomi e distinti rispetto a quelli già valutati in precedenza;

respinta tale istanza, sul rilievo che il richiedente non avrebbe un interesse attuale e concreto, ha presentato un nuovo ricorso giurisdizionale che il Tar, con la sentenza impugnata, ha ritenuto infondato condividendo la determinazione della Commissione per l’accesso, sul presupposto che il privato, nella vicenda in contestazione, non potrebbe più agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni, dati i precedenti sopra richiamati e non sussistendo neppure gli estremi per un ricorso per revocazione straordinaria;

Considerato che:

con il presente appello il Sig. F. T., censurando la sentenza del Tar, assume invece di essere comunque portatore di un interesse qualificato all’accesso, potendo ancora chiedere all’Amministrazione "il riesame del provvedimento, con cui a suo tempo si confermò la destituzione negando la riassunzione in servizio" (v. atto di appello a p. 5);

secondo la tesi dell’appellante, quindi, l’accesso al procedimento disciplinare della controparte sarebbe necessario nella prospettiva auspicata di un riesame, in autotutela, della decisione dell’Amministrazione di non riammettere in servizio il T., sul presupposto implicito ma evidente che l’Amministrazione avrebbe trattato in maniera irragionevolmente diversa la propria situazione e quella del controinteressato D., il quale fu invece riammesso in servizio;

simile ragionamento suppone, inoltre, che la tutela in sede amministrativa attesa da un ipotetico provvedimento in autotutela sia preminente sulla tutela alla riservatezza di controparte, persino laddove vengano in risalto dati sensibili e giudiziari, come nella vicenda in esame;

il Collegio non condivide, tuttavia, tale tesi, sul rilievo che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (art. 24, co, 7, l. 241/1990) e che, nel caso di specie, a distanza di tanti anni e all’esito di innumerevoli giudizi amministrativi, non è dato ravvisare tale requisito di stretta indispensabilità;

la prospettiva di un procedimento in autotutela, che si concluda favorevolmente per l’odierno appellante, è meramente ipotetica, anche in ragione della natura ampiamente discrezionale che connota il potere di secondo grado, tanto più se esercitato a distanza di anni ed in una vicenda ampiamente discussa ed esaminata in ogni sede;

Ritenuto che:

per le ragioni evidenziate l’appello non sia fondato e vada respinto, derivandone l’integrale conferma della sentenza impugnata;

le spese possano essere compensate, a motivo della costituzione solamente formale del Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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