Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 6780 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che con il provvedimento impugnato in primo grado è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dall’odierno appellante ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998;

– che con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l’anzidetto provvedimento;

– che la fattispecie in esame è identica a quella considerata nella decisione della Adunanza Plenaria n.8 del 210 maggio 2011 nonché a quelle considerate in numerose decisioni di questa Sezione immediatamente susseguenti alla suddetta Adunanza Plenaria;

– che, in particolare, il punto rilevante della controversia è l’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art.14, comma 5 ter, cit. per effetto della entrata in vigore (quale norma di diretta applicazione) della direttiva comunitaria n.115 del 2008, secondo l’interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

– che conseguentemente il presente appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso presentato in quella sede;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie.

Spese compensate.
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